REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
composta dai
seguenti magistrati:
Ivan DE MUSSO Presidente
Chiara BERSANI Consigliere
Giuseppe DI
BENEDETTO Referendario
relatore
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 69736 del registro di
segreteria della Sezione, promosso dalla Procura regionale della Corte dei
conti per la Regione Lazio, con atto di citazione in giudizio depositata in
data il 12 settembre 2009, nei confronti del sig. LAGANA’ Andrea, elettivamente
domiciliato in Roma alla via Parigi n. 11 presso lo studio dell’Avv.to Saverio
UVA che lo rappresenta e difende;
Visti l’atto l’introduttivo e tutti gli atti e i documenti del
giudizio;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 18 novembre 2010, con
l’assistenza del segretario dott.ssa Antonella CIRILLO, il relatore
referendario Giuseppe Di BENEDETTO, il Pubblico Ministero nella persona del
V.P.G. Lucio ALBERTI, l’Avv.to Saverio
UVA per il convenuto.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 12 settembre 2009, il Procuratore
Regionale ha convenuto in giudizio il Sovrintendente LAGANA’ Andrea per
sentirlo condannare al pagamento in favore dell’erario della somma di euro
2.414,14, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.
La vicenda concerne un’ipotesi di danno erariale, segnalato
dall’Amministrazione del Corpo forestale dello Stato per il danneggiamento di
beni della pubblica amministrazione cagionato dal convenuto nella mattina del 9
maggio 2008 nella sede del Corpo in via Carducci n. 5 e, segnatamente, nella
stanza assegnata ad alcune organizzazioni sindacali dove si era recato per
avere chiarimenti su questioni personali. In tale ambiente, il Sovrintendente
LAGANA’, a seguito di una discussione con il Vice Sovrintendente ZUCCA,
innervositosi, danneggiava alcuni beni dell’amministrazione come, peraltro, da
lui ammesso in sede di audizione dinanzi al Servizio centrale ispettivo del
Corpo forestale dello Stato.
Per i fatti descritti al convenuto è stata irrogata la sanzione
disciplinare della riduzione di un quinto di sei mensilità di stipendio e pende
procedimento penale.
L’organo requirente ritiene che, oltre al danno causato ammontante ad
euro 414,14 come da stima effettuata dall’amministrazione militare, il
comportamento del convenuto abbia determinato anche un danno cd da disservizio,
derivante dalla necessità di effettuare gli accertamenti conseguenti al fatto e
i successivi adempimenti amministrativi, attività che avrebbero distratto
risorse di personale e mezzi dalle loro funzioni ordinarie. Tale danno da
disservizio, che sarebbe comprovato dagli atti depositati dai quali si
evincerebbe la laboriosa azione accertatrice effettuata dall’Amministrazione, ad
avviso della Procura attrice va quantificato in via equitativa in misura pari a
euro 2.000,00.
In relazione ai fatti descritti, la Procura regionale ha emesso in
data 25 marzo 2009 nei confronti del Sovrintendente LAGANA’ Andrea l’invito a
dedurre di cui all’art. 5 del decreto legge 15 novembre 1993, n.453, convertito
nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, non riscontrato dall’interessato.
L’organo requirente, in considerazione dell’importo del danno
contestato, ha richiesto al Presidente della Sezione di determinare –ai sensi
dell’art. 55 del testo unico R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, nel limite d’importo
attualmente vigente per effetto dell’art. 10-bis, comma 9, della legge
248/2005- la somma da pagare a tacitazione del dovuto e di fissare il termine
entro il quale il convenuto deve dichiarare se accetta o meno il pagamento.
Il Sovrintendente LAGANA’ Andrea si è costituito in giudizio con
memoria depositata il 29.10.2010 con la quale si è, preliminarmente, eccepito
il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla base dell’assunto che la
giurisdizione contabile presupporrebbe la sussistenza di un danno allo Stato
commesso nell’esercizio di funzioni pubblicistiche, mentre, nel giorno in cui
si svolsero i fatti per cui è causa l’odierno convenuto fruiva di un recupero
di riposo e, conseguentemente, il danno sarebbe unicamente fonte di
responsabilità civile. Nel merito si sostiene l’infondatezza della domanda
risarcitoria in considerazione che i danni non sarebbero stati causati dal
convenuto ma dal vice sovrintendente ZUCCA Roberto che inciampando in un fascio
di cavi di collegamento dei supporti informatici alla rete elettrica nel cadere
trascinava a terra anche il computer ed altri oggetti.
All’odierna udienza, il V.P.G.
Lucio ALBERTI ha insistito per la declaratoria di sussistenza della
giurisdizione di questa Corte e nel merito per l’accoglimento della domanda,
l’Avv.to Saverio UVA ha sostenuto il difetto di giurisdizione della Corte dei
conti e l’infondatezza nel merito della domanda risarcitoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda oggetto del presente giudizio riguarda una ipotesi di danno
erariale originato -ad avviso dell’organo requirente- dal danneggiamento di
alcuni beni della pubblica amministrazione e cagionato dal convenuto nella
mattina del 9 maggio 2008 nella sede del Corpo forestale dello Stato, sita in
via Carducci n. 5, segnatamente, nella stanza assegnata ad alcune
organizzazioni sindacali, a seguito di un alterco con dei colleghi.
1. Preliminarmente, occorre scrutinare l’eccezione di difetto di
giurisdizione sollevata dal patrono del convenuto sulla base dell’assunto che
la giurisdizione contabile presupporrebbe la sussistenza di un danno allo Stato
commesso nell’esercizio di funzioni pubblicistiche, mentre, nel giorno in cui
si svolsero i fatti per cui è causa l’odierno convenuto fruiva di un recupero
di riposo.
L’eccezione è infondata e come tale va respinta.
Giova al riguardo premettere che l’art. 52, r.d. 12 luglio 1934, n.
1214 fornisce un’ampia nozione di dipendente pubblico sottoposto alla
giurisdizione contabile, statuendo che “I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli
dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e
gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro
funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza
cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono
sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla
legge”.
Analoga ampia nozione è utilizzata
dall’art. 2 della legge n. 658 del 1984, (richiamato dall’art. 1 della legge
n.19 del 1994) che ribadisce l’estensione della giurisdizione contabile nei
confronti di “amministratori funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi
dello Stato e di enti pubblici”.
La giurisdizione della Corte dei conti,
peraltro, secondo un condivisibile orientamento giurisdizionale sussiste a
fronte di danni cagionati da dipendenti (o da soggetti legati da rapporto di
servizio) anche al di fuori delle normali mansioni, purché il fatto causativo
del danno trovi nell’espletamento del servizio l’occasione necessaria.
Alla luce di quanto sopra e ritenendo che
nella vicenda il convenuto abbia agito in un ambito di occasionalità necessaria
con l’attività istituzionale, va affermata la giurisdizione di questa Corte e
respinta l’eccezione formulata.
2. Nel merito il Collegio deve
verificare la sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della
responsabilità amministrativa che, com’è noto, si sostanziano in un danno
patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una
condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il
predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché, nella sussistenza di un rapporto
di servizio fra il soggetto agente e l'ente danneggiato.
3. Con riguardo all’elemento oggettivo del
nocumento patrimoniale, si ritiene opportuno esaminare partitamente le domande
giudiziali, iniziando da quella avente ad oggetto un presunto danno erariale per euro 414,14
-come da stima effettuata dall’amministrazione militare- per il danneggiamento
di beni cagionato dal convenuto nella mattina del 9 maggio 2008 nella sede del
Corpo in via Carducci n. 5.
Al riguardo la difesa, sostiene che i danni non sarebbero stati
causati dal convenuto ma da altro dipendente che inciampando in un fascio di
cavi di collegamento dei supporti informatici alla rete elettrica nel cadere
aveva trascinato a terra anche il computer ed altri oggetti.
La versione dei fatti fornita dal patrono del convenuto non può essere
accolta giacché si pone in contrasto con quella contenuta nei resoconti
ufficiali agli atti del giudizio ed appare autoreferenziale essendo priva di
qualsiasi riscontro probatorio.
Tanto considerato, è da ritenere sussistente un danno patrimoniale per
euro 414,14 derivante dal danneggiamento di beni dell’Amministrazione.
3.1. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riguardo al
danno da disservizio, quantificato in via equitativa in euro 2.000,00, che l’organo
requirente sostiene emerga dalla vicenda per la distrazione di personale e
mezzi dalle ordinarie funzioni a causa degli accertamenti svolti in relazione
al fatto.
Il danno da
disservizio, infatti, quale figura espressiva di un minore risultato conseguito
dall'apparato organizzativo in termini di efficienza, efficacia, economicità e
quindi di resa dell'azione amministrativa, deve essere verificato e provato con
rigore in considerazione della natura risarcitoria-reintegratoria che,
unitamente ai profili sanzionatori e di deterrenza, connota la responsabilità
amministrativa.
Ciò posto, si ritiene che il punto di domanda concernente il presunto
danno da disservizio non sia adeguatamente supportato sotto il profilo
probatorio -non essendo sufficiente a tal fine il richiamo alla laboriosa
azione accertatrice effettuata dall’Amministrazione- e che, pertanto, la
pretesa attrice sia da respingere.
4. Indiscusso il rapporto di servizio, il Collegio
rileva la sussistenza anche del nesso di causalità tra il danno erariale
accertato e la condotta, giacché, il pregiudizio patrimoniale subito dall’Ente
è eziologicamente riconducibile al comportamento tenuto dal convenuto nella sua
qualità di cassiere.
5. Con riferimento all’elemento soggettivo, infine,
ritiene il Collegio che la complessiva condotta tenuta dal convenuto nella
vicenda deponga per l’affermazione di una sua connotazione in termini di colpa
grave.
6. Conclusivamente, accertata l’esistenza di
tutti i requisiti costituitivi della responsabilità amministrativa, il Collegio ritiene che la domanda
della Procura vada accolta parzialmente e, segnatamente, solo per il danno
erariale emerso dal danneggiamento di beni dell’Amministrazione e pari a euro
414,14.
Il
convenuto deve essere, altresì, condannato al pagamento, sull’importo
addebitato, della rivalutazione e degli interessi legali, questi ultimi con
decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo
pagamento.
Alla
soccombenza segue anche l’obbligo del pagamento delle spese di giudizio.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione
Lazio, definitivamente pronunciando,
C O N D A N N A
Il sig. LAGANA’ Andrea per l’addebito di responsabilità
amministrativa di cui all’atto di citazione in epigrafe, al pagamento in favore
dell’Erario dell’importo di euro 414,14, (euro quattrocentoquattordici/14),
nonché al pagamento, su tale somma, della rivalutazione e degli interessi
legali, questi ultimi con decorrenza dalla data di deposito della presente
sentenza all'effettivo pagamento.
Condanna, infine, il predetto al pagamento delle spese di giudizio che
vengono liquidate in euro 157,12 (centocinquantasette/12).
Così deciso, in Roma, nella Camera di
consiglio del 18 novembre 2010.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
F.to
Giuseppe Di Benedetto F.to Ivan DE MUSSO
Depositata il 17
febbraio 2011.
P.Il DIRETTORE DI SEGRETERIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA’
F.to Francesco Maffei