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Circolari

Esclusività e continuità nell'assistenza ai fini dei permessi ex art. 33 L. 104/92

Il requisito dell'esclusività nell'assistenza a familiari portatori di handicap, contemplato dall'art. 20 della legge n. 53/2000 ai fini della concessione dei permessi ex art. 33 legge n. 104/1992

, va inteso nel senso che il lavoratore richiedente deve essere l'unico soggetto che presta assistenza ad una determinata persona con handicap, quindi l'unico a fruire del benefìcio di legge, senza che a tal riguardo rilevi che nell'ambito della famiglia esistano altri familiari conviventi idonei a fornire l'aiuto necessario. Al riguardo il portatore di handicap ha facoltà di scegliere liberamente il familiare che debba prestare l'assistenza prevista dalla legge.
Il requisito della continuità dell'assistenza, previsto dallo stesso art. 20 della legge n. 53/2000, consiste, invece, nell'effettiva e durevole assistenza della persona handicappata per le sue necessità quotidiane da parte del dipendente.
Va evidenziato che nell'ipotesi di non coincidenza tra il luogo della sede di servizio e la zona di residenza della persona handicappata, e specificamente in caso di distanza spaziale tale da escludere una percorrenza giornaliera, non può aversi assistenza continuativa. Nel caso, invece, in cui la distanza è tale da permettere uno spostamento quotidiano, il beneficio spetta purché il dipendente compia abitualmente, vale a dire in modo sistematico, tale tragitto e dichiari questa circostanza.

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