Circolari
Spostamenti temporanei di personale - La Nuova circolare del Servizio IV
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- Giovedì, 31 Maggio 2012
Si fa seguito alla nota n. 7544 del 26 marzo u.s., pari oggetto della presente, ed in considerazione anche dei quesiti posti e nel ribadire il principio secondo il quale, per il buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, non è consentito in generale l’utilizzazione del personale in sede diversa da quella cui è stato formalmente destinato, si comunica quanto segue. Gli spostamenti temporanei di personale da ufficio o struttura CFS, al quale esso risulta assegnato, ad altro ufficio o struttura CFS per esigenze di servizio di vario genere o per motivi di opportunità, devono avere la caratteristica della “eccezionalità” e della “temporaneità” e non potendo mai essere essi strumento di elusione delle regole stabilite per i trasferimenti a domanda, sono disposti dai Comandanti regionali del C.F.S. e dai Capi Servizio competenti, previa verifica della copertura finanziaria degli oneri connessi, con esplicito riferimento ai motivi che ne determinano la disposizione ed alla loro durata, che deve essere limitata. In virtù di quanto innanzi detto questo tipo di movimentazione del personale, non essendo quindi configurabile come trasferimento di sede, ma più correttamente come missione di servizio, non andrà annotata agli atti matricolari ma in ogni caso comunicata preventivamente alle Divisioni competenti. Di conseguenza, ai fini della mobilità del personale a livello regionale o nazionale, la sede assegnata al dipendente, inviato in servizio altrove, risulterà in pianta organica come occupata e pertanto non disponibile.
Si richiama comunque la responsabilità, anche sotto il profilo erariale, di chi dispone il movimento del personale in strutture già dotate di tutte le unità previste in pianta organica, per il mancato o parziale utilizzo del personale ivi in servizio e presente. Tutto ciò premesso, le richieste di proroga delle assegnazioni temporanee già disposte, a modifica di quanto riportato nel terzultimo capoverso della nota 7544 sopra richiamata, sono rimesse alla valutazione delle SS.LL. anche in ordine alla possibilità di rotazione del personale. Possono essere prolungati dunque quegli incarichi ritenuti indispensabili come, ad esempio, quelli disposti a sostegno dell’attività presso le Centrali Operative Regionali, nelle more della riorganizzazione delle stesse. Sono da ritenersi archiviate tutte le richieste di trasferimento, presentate dai Comandanti regionali, connesse alle assegnazioni temporanee comunicate. Attraverso apposito incontro con le OO.SS. in sede locale dovrà essere data notizia degli spostamenti ordinati. Non rientrano nella fattispecie qui trattata quei movimenti attuati per la tutela territoriale di obiettivi sensibili, quelli conseguenti ad accordi convenzionali con altri Enti o Amministrazioni, le collaborazioni disposte a beneficio delle Procure della Repubblica. Assicurare esatto adempimento.