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Permesso per motivi di studio

L’Amministrazione favorisce la aspirazione del dipendente che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate ovvero a corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali o presso le Aziende sanitarie locali nella stessa sede di servizio.

Si specifica che anche i corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali nonché quelli presso le Aziende sanitarie locali dovranno essere finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico; tutti i corsi indicati non devono necessariamente avere attinenza con la funzione espletata dal dipendente nell’ambito del Corpo forestale dello Stato.
A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, è concesso un periodo annuale (nel senso che è da riferirsi all’anno solare) complessivo di centocinquanta ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi, ferma restando la possibilità da parte del dipendente di farvi ricorso anche per sostenere gli esami (come nel caso, ad esempio, che abbia terminato il congedo straordinario).
Tale periodo viene detratto dall’orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dal dipendente almeno due giorni prima al proprio capoufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. In ogni caso, il diniego del beneficio per esigenze di servizio, dovrà essere adeguatamente motivato.
Giova precisare che l’utilizzazione delle centocinquanta ore deve essere intesa non solo come presenza alle lezioni ma anche come partecipazione diretta agli impegni che lo svolgimento del corso comporta, sempre che venga comprovata l’assoluta necessità di assolvere a detti impegni soltanto durante gli orari di servizio.
Ne consegue, quindi, che nel caso in cui il beneficio venga richiesto per far fronte anche ad impegni diversi dalla frequenza del corso, purché sempre direttamente connessi allo svolgimento dei corsi di che trattasi, il dipendente a giustificazione dell’assenza dal servizio dovrà comprovare con idonea documentazione l’effettivo sostenimento dell’esame finale nelle date stabilite dall’ordinamento scolastico o accademico per il corso preso in considerazione.
Pertanto, ad esempio, al dipendente in procinto di sostenere l’esame di laurea possono essere concesse, a domanda, le centocinquanta ore in un’unica soluzione, qualora, successivamente, per giustificare l’assenza dal servizio, il dipendente stesso produca la documentazione comprovante l’avvenuta discussione della tesi di laurea.
La concessione del beneficio deve intendersi riferita al corso citato nella domanda del dipendente; per la partecipazione a ulteriori corsi, anche in regime di beneficio, deve essere prodotta nuova istanza.
Si esclude la possibilità di concessione delle centocinquanta ore, invece, per tutte quelle attività finalizzate al conseguimento di abilitazioni.
Ove i corsi sopra richiamati non siano attivati nella sede di servizio, il diritto alle centocinquanta ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di sei ore per ogni giorno impiegato, nelle centocinquanta ore medesime.
Va precisato che le sei ore previste per ogni giorno impiegato devono intendersi come limite forfetariamente stabilito dalle norme.
Tale beneficio si applica anche al dipendente trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.
Non si applica nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime nella misura delle ore di lavoro programmate per gli stessi giorni.
Per la preparazione all’esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado nonché agli esami universitari o post-universitari, nell’ambito delle centocinquanta ore per il diritto allo studio, di cui all’art. 78 del D.P.R. 28/10/1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il dipendente, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.
A mero titolo esemplificativo, quindi, se l’esame è previsto di lunedì, il dipendente, nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi con riposo settimanale previsto per il sabato e la domenica, potrà chiedere di assentarsi nei quattro giorni antecedenti il sabato.
Tali giornate potranno essere concesse solo se si tratta di esami “in senso stretto“ che assumono rilievo formale nel percorso didattico del dipendente studente e non già semplici verifiche, colloqui periodici, ecc. per i quali, invece, potranno essere chiesti dei semplici permessi studio orari.
Va precisato, anche in questo caso, che le sei ore previste per ogni giorno antecedente l’esame, devono intendersi come limite forfetariamente stabilito dalle norme, e, quindi, non in relazione con l’orario di lavoro del dipendente.
Il dipendente dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, tenendo conto anche di quanto previsto in materia di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Il beneficio è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dal congedo ordinario dell’anno in corso e dell’anno successivo.
Per il recupero delle ore eventualmente inferiori il giorno si procedera’ analogamente alla disciplina sui permessi brevi di cui all’art. 17 del D.P.R. 31/07/1995, n. 395, fermo restando il monte ore annuale massimo di trentasei ore stabilito dalla medesima norma.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto, si precisa che verranno considerate le ore effettive di assenza e non quelle forfetariamente stabilite.

“E-Learning”
Tenuto conto che i corsi c.d. “on line” si basano su una metodologia didattica (“e-learning”) nata proprio per far fronte alle più disparate esigenze personali, non implicando necessariamente lo svolgimento delle lezioni in orari tassativamente stabiliti ma consentendo, al contrario, un ampio margine di personalizzazione dei programmi didattici da parte degli studenti, si ritiene che nel caso di specie non si riscontri il presupposto secondo cui l’utilizzazione delle centocinquanta ore è subordinata all’assoluta necessità di assolvere agli impegni in questione durante gli orari di servizio, ossia la concomitanza fra l’orario delle lezioni e l’orario di servizio, e venga meno di conseguenza,
anche la possibilità di concedere i permessi studio per frequentarle.
Si ritiene, invece, che possano essere considerate alla stregua delle lezioni orali che si svolgono nelle aule e dar titolo alla fruizione di permessi studio, quelle frequentate in “tele-conferenza”, sempre che, tuttavia, venga comprovata l’assoluta coincidenza dell’orario di svolgimento con quello di servizio.

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