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02 Mag 2010

Variazioni matricolari e comunicazioni varie

Tutti i provvedimenti, una volta emanati e completi, ove richiesto, del visto dei suindicati organi di controllo, devono essere trasmessi agli Enti Matricolari per le conseguenti annotazioni.
I suddetti provvedimenti, qualora comportino variazione del trattamento economico o dell’anzianità di servizio del dipendente destinatario del provvedimento, devono essere altresì trasmessi agli Enti Contabili per le determinazioni di competenza.

Organi di controllo

Una volta acquisita la firma dell’organo competente all’adozione del decreto, vanno inviati al visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali solo i decreti che comportano variazione del trattamento economico ovvero dell’anzianità di servizio del dipendente destinatario del provvedimento.

Ricorso amministrativo

Il dipendente che voglia impugnare il provvedimento emesso dall’Amministrazione potrà esercitare tale diritto secondo le modalità di seguito indicate:

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Assenza ingiustificata

Quando, senza giustificato motivo, il dipendente non assuma o riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall’ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve, decade dall’impiego.
La decadenza è disposta sentito il Consiglio di Amministrazione.
La mancata presentazione del dipendente a visita medica va equiparata all’ipotesi di assenza ingiustificata che comporta la decadenza dall’impiego.
Il provvedimento di decadenza per assenza dal servizio decorre dalla data dell’assenza arbitraria.

Configurazione dell’assenza in congedo ordinario e permesso breve

Qualora il diritto alla tipologia di assenza richiesta venga poi disconosciuto i relativi giorni, se già fruiti, verranno imputati a congedo ordinario, salva la possibilità per il dipendente di presentare istanza per configurare i giorni di assenza dal servizio in altre tipologie di assenza giustificata, qualora ne sussistano le condizioni. Nel caso che non disponga di giorni di congedo ordinario nell’anno in corso, si procede all’imputazione in diminuzione di quelli dell’anno successivo.
Per il recupero delle ore eventualmente inferiori od eccedenti il giorno dovrà procedersi in conformità alla disciplina sui permessi brevi di cui all’art. 17 del D.P.R. 31/07/1995, n. 395, fermo restando il monte ore annuale massimo di trentasei ore stabilito dalla medesima norma.

Rigetto o parziale accoglimento delle istanze

Nei casi di rigetto o parziale accoglimento delle istanze, il relativo provvedimento dovrà indicare la motivazione del diniego o del parziale accoglimento.
Inoltre, dovrà essere indicata l’autorità cui potrà eventualmente ricorrere il dipendente.

Certificazione

1. Copie autentiche (art. 18, D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.

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Istanza del dipendente

Salvo i casi evidenziati in cui si procede d’ufficio, è sempre necessaria formale istanza a firma del dipendente. L’autenticità della sottoscrizione è garantita se resa in presenza dell’addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dipendente stesso.
Per evitare la presentazione di istanze errate o incomplete, e, quindi, la necessità di ulteriore dispendioso carteggio tra Amministrazione e dipendente, vengono allegati alla presente circolare modelli di domanda per ogni tipo di permesso, congedo o aspettativa, affinché gli Uffici ne diano ampia diffusione.
Gli stessi modelli sono disponibili sul sito intranet del Corpo Forestale dello Stato.
Le istanze, con gli eventuali relativi allegati, vanno presentate alla struttura di appartenenza.
Tutte le istanze all’Amministrazione possono essere inviate anche per fax e via telematica.

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