Aspettativa per frequenza corso allievi nel C.F.S.
Nei confronti del dipendente vincitore dei concorsi pubblici previsti dal D.Lg. 12/05/1995, n. 201, per la nomina alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti e assistenti, ispettori, operatori e collaboratori, periti, si applica, per il periodo di frequenza dei corrispondenti corsi di formazione, l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Pertanto lo stesso è posto in aspettativa con la corresponsione del trattamento economico più favorevole tra quello goduto in attività di servizio e quello spettante nella posizione di allievo.
I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla suddetta posizione di aspettativa e la restituzione al ruolo di provenienza.