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Aspettativa per mandato amministrativo

Il dipendente che ricopra una delle cariche previste dall’art. 77, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nell’ambito di organi di governo o elettivi di enti locali, ossia sindaco, anche metropolitano, presidente della Provincia, consigliere del Comune anche metropolitano e della Provincia, componente della giunta comunale, metropolitana e provinciale, presidente del consiglio comunale, metropolitano e provinciale, presidente, consigliere e assessore della comunità montana, componente degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché componente degli organi di decentramento, può essere collocato a richiesta in aspettativa non retribuita per l’intero periodo di espletamento del mandato.

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Aspettativa per mandato parlamentare

Il dipendente eletto al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo ed ai Consigli regionali è collocato d’ufficio in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Lo stesso può optare per il mantenimento del trattamento economico percepito in servizio, che resta a carico dell’Amministrazione, in alternativa alle indennità previste per le diverse cariche.

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Aspettativa per campagna elettorale

Vengono qui richiamate le norme di comportamento politico, ed in particolare per quanto concerne l'elettorato passivo, l'articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Premesso che deve ritenersi venuto meno il divieto d'iscrizione ai partiti politici, previsto in origine dall'art. 114 della citata legge 01/04/1981, n. 121, e fermo restando invece il divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti e formazioni politiche o candidati ad elezioni, stabilito dal primo comma dell'art. 81 della stessa legge, una delle principali manifestazioni dell'esercizio dei diritti politici è l'elettorato passivo, cioè la possibilità per gli appartenenti al Corpo di candidarsi alle elezioni politiche, comprese quelle per il Parlamento europeo, ed a quelle amministrative.

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Permessi non retribuiti degli amministratori locali

Il dipendente che ricopra una delle cariche considerate nell’art. 79, commi 1, 3 e 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ha diritto a permessi aggiuntivi non retribuiti fino al limite di 24 ore lavorative mensili, se risultano necessari per lo svolgimento del mandato.
Per l’attribuzione dei permessi in esame, il dipendente è tenuto a documentare con sollecitudine, tramite attestazione dell’ente, le attività svolte e, ove necessario, i relativi tempi di svolgimento.

Permessi aggiuntivi degli amministratori locali

Il dipendente, componente degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, o presidente dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, o presidente dei gruppi consiliari delle province e comuni con più di 15.000 abitanti, ha diritto, oltre ai permessi di cui all’art. 79, commi 1 e 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 qualora sindaco, anche metropolitano, presidente di provincia, comunità montana, consiglio provinciale e di comune con più di 30.000 abitanti.
I suddetti permessi sono retribuiti e i rispettivi oneri sono a carico di questa Amministrazione.
Per l’attribuzione dei permessi in esame, il dipendente è tenuto a documentare con sollecitudine, tramite attestazione dell’ente, le attività svolte e, ove necessario, i relativi tempi di svolgimento.

Permessi degli amministratori locali per la partecipazione alle riunioni

Il dipendente membro delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle Commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, ha diritto di assentarsi dal lavoro per prendere parte alle riunioni degli organi cui appartiene, per il tempo necessario a raggiungere il luogo della riunione, a presenziarvi per l’intera durata e a rientrare nella sede di servizio.
I suddetti permessi sono retribuiti e i rispettivi oneri sono a carico di questa Amministrazione.
Per l’attribuzione dei permessi in esame, il dipendente è tenuto a documentare con sollecitudine, tramite attestazione dell’ente, le attività svolte e, ove necessario, i relativi tempi di svolgimento.

Permessi degli amministratori locali per la partecipazione al consiglio

Il dipendente appartenente ai consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane, delle unioni di comuni, nonché ai consigli circoscrizionali o municipali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, ha diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la giornata in cui sono convocati i relativi consigli. Se questi si tengono in orario serale, il dipendente ha diritto di non rientrare in servizio prima delle ore 8 del giorno seguente nonché, qualora i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, di assentarsi dal lavoro per tutto il giorno seguente la data della seduta.
I suddetti permessi sono retribuiti e i rispettivi oneri sono a carico di questa Amministrazione.
Per l’attribuzione dei permessi in esame, il dipendente è tenuto a documentare con sollecitudine, tramite attestazione dell’ente, le attività svolte e, ove necessario, i relativi tempi di svolgimento.

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