Aspettativa sindacale non retribuita
Il dipendente che ricopre cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali può fruire di aspettative sindacali non retribuite.
Le richieste di aspettative sindacali sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale all’Amministrazione, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata all’Amministrazione ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
Per il dipendente che fruisce di tali aspettative i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23/04/1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.