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Certificazione

1. Copie autentiche (art. 18, D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.


2. Certificati (art. 40 e seguenti, D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
I certificati rilasciati dalla pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.


3. Dichiarazioni sostitutive
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con l’Amministrazione tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sono comprovati dal dipendente mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, D.P.R. 28/12/2000, n.445), resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. L’autenticità della sottoscrizione è garantita se resa in presenza dell’addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dipendente stesso.
L’Amministrazione predispone i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che il dipendente ha facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle
dichiarazioni sostitutive l’Amministrazione inserisce il richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
I certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni dalla normativa di settore.
La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Controlli
L’Amministrazione procedente è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Sanzioni
Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ci sia l'obbligo del dipendente addetto di accettare la dichiarazione sostitutiva;
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.


Forma del provvedimento
Per consentire il maggiore snellimento delle procedure autorizzatorie, evitando la produzione di atti non strettamente indispensabili sotto il profilo funzionale, l’emanazione dei provvedimenti formali e, cioè dei decreti, deve essere limitata ai soli casi in cui l’assenza comporti variazione del trattamento economico o dell’anzianità di servizio ovvero qualora l’istanza del dipendente sia parzialmente accolta o rigettata.
In tutti gli altri casi è sufficiente la comunicazione scritta al dipendente, da cui risulti chiaramente la tipologia di assenza autorizzata e la relativa durata.
Detta comunicazione assume, a tutti gli effetti, valore provvedimentale, anche ai fini delle annotazioni matricolari.

Riconoscimento del personale addetto al trattamento dei dati sensibili e giudiziari
Per assicurare la tutela del dipendente in merito alla riservatezza dei dati particolarmente riservati trattati nei provvedimenti in questione, deve essere riconosciuto il personale addetto al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.


Procedimento amministrativo
Il procedimento amministrativo relativo alle pratiche in oggetto è disciplinato dalla legge 07/08/1990, n. 241, così come regolamentata dal D.M. 25/05/1992, n. 376, dell’allora Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14/09/1992 Serie Generale.


Competenza ad emettere il provvedimento
La competenza ad emettere i provvedimenti è regolata dal D.M. 09/02/2007 (“Individuazione degli uffici dirigenziali non generali di livello regionale e provinciale del Corpo Forestale dello Stato”).


Termine finale per l’adozione del provvedimento conclusivo – silenzio assenso
I termini finali per l’adozione dei provvedimenti di cui trattasi sono quelli attualmente previsti dalla tabella D allegata al Regolamento di cui al già citato D.M. 25/05/1992, n. 376, dell’allora Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.
Qualora entro i termini di cui sopra l’Amministrazione non abbia prodotto risposta, varrà il principio del silenzio-assenso.

Comunicazione al dipendente
Gli Uffici devono curare con la massima tempestività la comunicazione del provvedimento al dipendente, consentendo al medesimo, qualora ne faccia richiesta, l’accesso ai relativi atti secondo le modalità e nei limiti di cui alla legge 07/08/1990, n. 241 e successive norme di attuazione.

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