Aspettativa per trasferimento ad altre Amministrazioni dello Stato di personale permanentemente non idoneo al servizio per motivi di salute
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- Lunedì, 08 Febbraio 2010
Il dipendente, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, giudicato permanentemente non idoneo al servizio per motivi di salute, il quale chieda di essere trasferito ad altra Amministrazione dello Stato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 07/10/2005, n. 228, è collocato d’ufficio in aspettativa nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte della nuova Amministrazione, della domanda di trasferimento e quella di pronuncia dell’Amministrazione ricevente, in ogni caso non oltre la scadenza del termine massimo di 150 giorni assegnato a quest’ultima per pronunciarsi in merito.
Per Amministrazioni dello Stato si devono intendere i Ministeri e le relative Aziende e Amministrazioni autonome, nonché le Agenzie previste dal D.Lgs. 30/07/1999, n.300, nel testo vigente.
Ai fini del collocamento in aspettativa è necessario che il dipendente presenti, per via gerarchica, la propria domanda di trasferimento alla competente Divisione del personale presso l’Ispettorato generale del C.F.S., che provvederà ad inoltrarla all’Amministrazione dello Stato destinataria.
Durante l’aspettativa compete il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di permanente non idoneità al servizio.