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08 Feb 2010

Aspettativa per trasferimento ad altre Amministrazioni dello Stato di personale permanentemente non idoneo al servizio per motivi di salute

Il dipendente, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, giudicato permanentemente non idoneo al servizio per motivi di salute, il quale chieda di essere trasferito ad altra Amministrazione dello Stato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 07/10/2005, n. 228, è collocato d’ufficio in aspettativa nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte della nuova Amministrazione, della domanda di trasferimento e quella di pronuncia dell’Amministrazione ricevente, in ogni caso non oltre la scadenza del termine massimo di 150 giorni assegnato a quest’ultima per pronunciarsi in merito.
Per Amministrazioni dello Stato si devono intendere i Ministeri e le relative Aziende e Amministrazioni autonome, nonché le Agenzie previste dal D.Lgs. 30/07/1999, n.300, nel testo vigente.
Ai fini del collocamento in aspettativa è necessario che il dipendente presenti, per via gerarchica, la propria domanda di trasferimento alla competente Divisione del personale presso l’Ispettorato generale del C.F.S., che provvederà ad inoltrarla all’Amministrazione dello Stato destinataria.
Durante l’aspettativa compete il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di permanente non idoneità al servizio.

08 Feb 2010

Aspettativa per transito nei ruoli tecnici di personale permanentemente inidoneo in forma assoluta al servizio d’istituto

Il dipendente, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all’assolvimento dei compiti d’istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 07/10/2005, n. 228, è collocato in aspettativa sino ad avvenuto trasferimento con il godimento del trattamento dovuto all’atto dell’inidoneità.

08 Feb 2010

Aspettativa per motivi di salute

Il dipendente può essere collocato, d’ufficio o a domanda, in aspettativa quando venga accertata, sulla base del giudizio di un medico scelto dall’Amministrazione, l’esistenza di una malattia che ne impedisca lo svolgimento dell’attività lavorativa in modo temporaneo. Alla luce della vigente normativa, è da ritenere che per il collocamento in aspettativa del dipendente, l’Amministrazione debba rimettersi al giudizio del sanitario con essa convenzionato ovvero alla determinazione della commissione medica ospedaliera militare, senza necessità di ulteriori accertamenti o prescrizioni.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell’impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all’Amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell’ora della visita di controllo.
Il medico dell’Amministrazione qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia del dipendente deve motivare nel verbale di visita l’eventuale dissenso.
Qualora sia accertato che lo stato di salute consenta al dipendente di riprendere il servizio, la competente autorità dispone la cessazione della posizione di aspettativa assegnando al dipendente un termine per la riassunzione del servizio.
Nel caso in cui la visita di controllo abbia esito sfavorevole, le spese della stessa possono essere poste a carico del dipendente.
L’Amministrazione può in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre il dipendente ad ulteriori visite di controllo con le modalità previste in precedenza.
La prescrizione rilasciata dal pronto soccorso è valida per giustificare l’assenza dal lavoro; pertanto non occorre sottoporla a conferma da altro medico.
L’aspettativa per infermità può essere disposta di ufficio, su richiesta del capoufficio o di altro superiore gerarchico dell’impiegato con qualifica non inferiore a primo dirigente.
Qualora l’aspettativa sia disposta d’ufficio, il dipendente può chiedere di usufruire dei congedi prima di esservi collocato.
Il dipendente non può essere collocato d’ufficio in aspettativa per infermità prima che siano effettuati gli accertamenti sanitari previsti dall’art. 68 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, sopra riportati, salvi i casi in cui l’infermità sia assolutamente evidente.
In applicazione dell’art. 2, comma 3, D.M. 28/02/1987, in caso di aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuropsichiche deve essere ritirata la tessera personale per l’esercizio di funzioni speciali per il personale del C.F.S., e quindi, di conseguenza, anche l’arma.
Il dipendente che non abbia esaurito l’intero periodo di congedo straordinario può essere collocato in aspettativa solamente in caso di assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi (escluso quindi anche il sabato per coloro che effettuano la cosiddetta “settimana corta”).
Pertanto, ad esempio, il dipendente che debba assentarsi per un periodo inferiore ad otto giorni lavorativi (nove per chi effettua la settimana corta) e disponga di un numero di giorni di congedo straordinario insufficiente a coprire l’intera assenza dovrà essere prima collocato in congedo straordinario fino ad esaurimento del numero di giorni disponibili; quindi potrà essere collocato in aspettativa per il periodo residuo e per le eventuali assenze successive per malattia qualunque ne sia la durata.
L’aspettativa per infermità termina solamente col cessare della causa per cui viene disposta.
Pertanto è interrotta soltanto dal documentato recupero dell’idoneità al servizio del dipendente, o dalla sopravvenuta inidoneità permanente o dalla dispensa.
L’aspettativa in esame non può protrarsi per più di 18 mesi. A tal fine due periodi di aspettativa si sommano, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. Nella nozione di “servizio attivo” rientrano anche il congedo ordinario, i cosiddetti “recuperi delle festività soppresse”, i giorni di assenza per terapia salvavita, l’aspettativa per mandato amministrativo, i permessi sindacali retribuiti (quindi anche i permessi retribuiti per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), il distacco sindacale, l’interdizione dal lavoro, i congedi di maternità e paternità, nonché i riposi giornalieri (quindi anche i permessi giornalieri) previsti dal D.Lgs. 26/03/2001, n. 151.
La durata complessiva dell’aspettativa per infermità e di quella per motivi di famiglia non può, altresì, superare due anni e mezzo in un quinquennio.

Ai fini della determinazione della durata massima cui sopra si considera il quinquennio che verrà a scadere nell’ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto dal dipendente.
Si ricorda che “in tema di pubblico impiego, nel caso di computo dei termini a mesi, non possono essere adottati mesi convenzionali di trenta giorni, né è possibile effettuare arrotondamenti o mutare arbitrariamente l’unità di misura temporale in cui è stato espresso un periodo di tempo, e nel caso in cui il tempo sia espresso in parte in mesi e in parte in giorni, esso va computato a mesi per la parte espressa in questa unità di misura ed a giorni per la restante parte”. Ne consegue che i limiti dell’aspettativa si computano secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di aspettativa; le frazioni di aspettativa inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.
Occorre includere nel calcolo del periodo massimo d’aspettativa anche i periodi di aspettativa dipendente da infermità per causa di servizio.
Il dipendente che si trovi in malattia può essere collocato, esclusivamente a domanda, in congedo ordinario prima del collocamento in aspettativa per infermità laddove corra il rischio di superare i periodi massimi dell’aspettativa stessa, sopra riportati. In tal caso devono essere scalati dal computo del congedo ordinario spettante al dipendente solo i giorni lavorativi.
Per motivi di particolare gravità il consiglio di Amministrazione del C.F.S. può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti sopra previsti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore ai sei mesi, ai sensi dell’art. 70, comma 3, del D.P.R. 10/01/1957, n. 3.
I provvedimenti con i quali è disposto il collocamento in aspettativa e quelli con i quali si respinge la domanda del dipendente sono annotati nello stato matricolare.
I provvedimenti che dispongono il collocamento in aspettativa ne determinano altresì la durata.

Dispensa (art. 71, D.P.R. 10/01/1957, n. 3)
Il dipendente, che allo scadere dei suddetti periodi massimi non abbia riacquistato l’idoneità psicofisica, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica, deve essere dispensato dal servizio.
L’intervenuta scadenza dei termini massimi di aspettativa per infermità non opera di diritto la cessazione del rapporto, ma da solo adito al procedimento di dispensa le cui varie fasi (proposta di dispensa, assegnazione di un termine per presentare osservazioni, sottoposizione a visita medica collegiale, ecc.) devono essere tutte rigorosamente osservate.
Il dipendente in aspettativa per infermità, all’approssimarsi del termine del periodo massimo di aspettativa, deve essere edotto con comunicazione della facoltà prevista dall’art. 70 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, di chiedere un ulteriore periodo di aspettativa di sei mesi. Il mancato invio della detta comunicazione, ove non consenta l’esercizio della detta facoltà, vizia il provvedimento di dispensa dal servizio per eccesso di potere.
Al dipendente proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.
E’ fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.
Il provvedimento di dispensa dal servizio per inidoneità fisica del dipendente non può essere disposta nel caso in cui la visita medica collegiale sia intervenuta prima della scadenza del termine massimo di aspettativa per infermità, salvo il caso in cui venga accertata, da parte del competente organo medico collegiale, l’inidoneità permanente ed evidente al servizio.
La dispensa dal servizio non può essere disposta, altresì, qualora essa sia stata formulata in occasione di un accertamento medico effettuato non già ai fini della dispensa, bensì al fine della concessione di un periodo di aspettativa o per altro motivo.
Premesso che la posizione di stato del dipendente, agli effetti giuridico-amministrativi, non muta finché non vengono adottate determinazioni, definitive ed esecutive ai sensi di legge, da parte dell’Amministrazione a seguito della ricezione dei documenti giustificativi, si ribadisce che, nel caso in cui il dipendente venga sottoposto a visita medico-collegiale presso la Commissione Medica di 2^ istanza,la procedura per la dispensa potrà essere adottata solo dopo aver ottenuto il giudizio definitivo della Commissione Medica di 2^ istanza.
Il periodo massimo tra la data di definizione della pratica presso la C.M.O. e l’inizio degli accertamenti medico-collegiali presso la competente C.M. di 2^ istanza non deve superare i sette giorni; in caso di ritardo di tali accertamenti, sarà cura dell’Ufficio di appartenenza del dipendente che si trovi in tale situazione di sollecitarne l’inizio. Nel periodo intercorrente tra le due visite il dipendente non dovrà essere impiegato in servizio, non essendo ancora stato emesso un provvedimento medico-legale definitivo e, quindi, dovrà essere considerato a disposizione della C.M. di 2^ istanza competente.
Il provvedimento di dispensa è disposto a carattere dichiarativo, che produce effetti dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa. La cessazione, quindi, decorre dal giorno successivo al compimento del periodo massimo di aspettativa.
Nell’arco temporale intercorrente tra il compimento del periodo massimo di aspettativa e l’accertamento della inidoneità al servizio al dipendente non compete alcun emolumento.

Lesioni traumatiche da causa violenta avvenute in servizio (L. 01/03/1952, n. 157, art. 16, commi 2 e 3, D.P.R. 31/07/1995, n. 395, e art. 12, comma 5, D.P.R. 11/09/2007, n. 170)
È prevista la non computabilità ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa:
- del periodo di ricovero in luoghi di cura per ferite o lesioni riportate per causa di servizio;
- dei periodi di assenza, fino a completa guarigione clinica, dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta allo stesso.
In una prospettiva sistematica, per periodo massimo occorre intendere, in queste ultime ipotesi, sia il limite di 18 mesi che quello di due anni e mezzo nel quinquennio. Una diversa interpretazione darebbe luogo ad esiti contraddittori.
Per i fatti traumatici in attività di servizio che danno diritto alla non computabilità dell’aspettativa, l'Amministrazione procede d'ufficio ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 29/10/2001, n. 461.
Con l’art. 19 comma 2, del D.P.R. 29/10/2001, n. 461, è stata confermata la definitività delle pronunce mediche previste dalle disposizioni contenute nella Legge 1° marzo 1952, n. 157 (riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta avvenute in servizio).
Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.

Terapie salvavita (art. 17, D.P.R. 16/04/2009, n. 51)
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al capoverso precedente, l’Amministrazione favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti del dipendente interessato.

Trattamento economico dell’aspettativa.
Durante l’aspettativa per motivi di salute compete l’intera retribuzione fissa e continuativa per i primi 12 mesi e la metà di essa per il restante periodo, fermi restando gli assegni per carichi di famiglia. La riduzione stipendiale si effettua soltanto se il superamento del 12° mese di assenza si verifica in un unico ininterrotto arco di tempo, cioè senza rientro in servizio.
Spettano invece tutti gli assegni per l’intero periodo di aspettativa, fino chiaramente al 18° mese, se l’infermità - o le infermità prevalenti sotto il profilo quantitativo e qualitativo in caso di una pluralità concorrente di esse – sia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Fermi restando i limiti di cui all’art. 68, comma 3 e all’art. 70 del D.P.R. 10/01/1957 n. 3, al dipendente collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre al diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione di carriera, economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Personale giudicato permanentemente non idoneo in forma parziale al servizio d’istituto (art. 19, comma 3, D.P.R. 29/10/2001, n. 461, e art. 16, comma 3, D.P.R. 16/04/2009, n. 51).
Il dipendente giudicato permanentemente non idoneo in forma parziale resta, o vi è collocato, in aspettativa fino all’adozione del decreto di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione che ha causato detta inidoneità, anche oltre i limiti massimi dinanzi ricordati. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre Amministrazioni, previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 07/10/2005, n. 228, sono ripetibili, ossia dovranno essere rese, la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Questo periodo di aspettativa non si aggiunge agli altri periodi di aspettativa goduti per infermità o motivi di famiglia ai fini del raggiungimento dei predetti limiti massimi.
E’ appena il caso di segnalare che qualora sulla patologia che determina il giudizio di inidoneità permanente in forma parziale vi sia già stata una pronuncia circa la dipendenza da causa di servizio, non ricorrono le condizioni per il collocamento in aspettativa.
Nell’ipotesi che più malattie concorrano al giudizio di non idoneità in parola, occorre valutare la prevalenza sotto il profilo quantitativo e qualitativo di quelle per le quali è in atto la procedura di riconoscimento per causa di servizio, affinché si possa disporre l’aspettativa in esame.

08 Feb 2010

Congedo straordinario

Il dipendente assente per infermità è collocato a domanda in congedo straordinario, sulla base della prognosi indicata nel certificato medico e nel rispetto del limite massimo di 45 giorni annui.
Si ritiene utile ricordare che il dipendente può chiedere di usufruire del congedo straordinario prima di essere collocato in aspettativa per motivi di infermità, salva, ovviamente la facoltà di chiedere immediatamente l’aspettativa nel caso abbia già fruito dell’intero periodo di congedo straordinario o per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi.
Nel caso di malattia di breve durata, qualora il dipendente non specifichi se intende essere collocato in aspettativa o in congedo straordinario, l’Amministrazione può collocarlo in congedo straordinario.
Qualora, al contrario, il dipendente abbia già usufruito di un periodo di aspettativa per motivi di salute, non può ottenere, alla scadenza di tale periodo, un congedo straordinario per lo stesso motivo, ma solo per motivi diversi.

Trattamento economico del congedo straordinario per malattia
Durante il periodo di congedo straordinario spettano al dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.

Visita medico-fiscale
L’Amministrazione ha facoltà di far sottoporre il dipendente a accertamenti di natura medico fiscale durante il periodo di malattia.
La visita medico fiscale verrà richiesta alla A.S.L. di appartenenza del dipendente dal Dirigente della struttura presso la quale il dipendente medesimo presta servizio. Per il medesimo dipendente, nella stessa giornata, non può essere avanzata, alla competente unità sanitaria locale, altra richiesta di visita di controllo sullo stato di malattia. La visita medico domiciliare di controllo sarà effettuata dalla A.S.L. nelle fasce orarie di reperibilità che vanno dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche, le giornate festive infrasettimanali e i giorni non lavorativi.
A tal fine il dipendente deve essere reperibile, al domicilio segnalato all’Amministrazione, negli orari sopraccitati di ogni giorno ricadente nel periodo di assenza (compresi, quindi, anche i giorni non lavorativi). Quest’ultima prescrizione, benché non espressamente prevista da una specifica disposizione di legge, si applica anche in caso di infortunio sul lavoro, in virtù del generale obbligo di correttezza e buona fede.
Copia del referto della visita dovrà essere rilasciata dal medico fiscale al dipendente.
Qualora il decorso della malattia si presentasse in maniera diversa da quanto riportato sul certificato, il medico di controllo potrà correggere la prognosi iniziale prescrivendo al dipendente malato un ulteriore periodo di astensione dalle prestazioni lavorative, nel qual caso si limiterà ad esporre l’ipotesi all’ammalato, ma senza prendere decisioni sul merito: queste spettano al medico curante. Oppure inviterà il dipendente a riprendere in anticipo il lavoro.
Se il dipendente accetta il referto della visita di controllo si rimette alle decisioni del medico fiscale ed interrompe il periodo di malattia rientrando al lavoro. Altrimenti può contestare la diagnosi esprimendo immediatamente il suo dissenso, in modo tale che il medico della A.S.L. possa verbalizzarlo sul referto. Quanto prima il dipendente verrà inviato a sottoporsi a visita medica definitiva presso l’ambulatorio della A.S.L..
Il dipendente ammalato, una volta che sia stata accertata la diagnosi e la prognosi in occasione della visita fiscale, non è più tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità e, pertanto, se la patologia da cui è affetto lo consente e ciò non compromette né ritarda la guarigione, può uscire liberamente dal proprio domicilio.

Assenza a visita medico-fiscale
Il dipendente, nel caso in cui si trovi nella urgente necessità di assentarsi dal proprio domicilio nel corso della giornata, dovrà darne tempestivamente comunicazione, salvo motivi di oggettiva impossibilità, alla struttura di afferenza, precisando l’orario in cui non sarà reperibile ed esibire, poi, al rientro in servizio, idonea documentazione della assenza effettuata.
Il medico di controllo inviato dalla A.S.L. deve scrupolosamente accertarsi dell’effettiva presenza del dipendente ammalato in casa.
Se il dipendente malato è assente, il medico lascerà ai familiari l’invito a presentarsi per la visita di controllo all’ambulatorio della A.S.L, indicato nell’avviso stesso, per il successivo giorno feriale, salvo che il dipendente stesso non abbia ripreso l’attività lavorativa. Nell’eventualità che nessuno sia in casa l’invito può essere lasciato nella cassetta postale.
In assenza di idonea giustificazione, da rendere entro dieci giorni dalla data dell’invito, richiesta al dipendente dal Dirigente della struttura di appartenenza rispetto alla comunicazione degli Uffici sanitari della A.S.L. relativa al mancato accertamento dovuto ad assenza del dipendente, l’assenza per malattia sarà considerata assenza ingiustificata con relativa ritenuta del trattamento economico nella misura del 100%, a decorrere dal primo giorno di malattia e per il periodo massimo di dieci
giorni.
Ovviamente la trattenuta sarà commisurata alle effettive giornate di assenza, qualora queste siano inferiori al predetto numero di dieci.
Qualora nel corso del periodo di infermità siano stati effettuati precedenti controlli sanitari regolarmente eseguiti, la decorrenza della predetta sanzione, in caso di assenza ingiustificata ad ulteriore controllo, sarà calcolata dal giorno successivo all’ultimo accertamento sanitario regolarmente eseguito.
Per l’eventuale successivo periodo di assenza, potrà essere operata l’ulteriore trattenuta del trattamento economico nella misura del 50% esclusivamente nel caso in cui il dipendente si sia sottratto a successiva visita negli Uffici del S.S.N..
Ai fini della trattenuta saranno presi in considerazione tutti i giorni del calendario e verranno considerati tutti gli elementi della retribuzione fissa e ricorrente con effetto dal primo giorno di malattia.
La sanzione dispiega efficacia soltanto nell’ambito dello stesso episodio morboso; pertanto, gli effetti della sanzione per assenza ingiustificata riscontrata durante la prima malattia non hanno rilievo in relazione al secondo episodio morboso costituente ricaduta del precedente.
La variazione della diagnosi intervenuta durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia non produce effetti interrottivi ai fini della operatività della sanzione.
La sanzione cessa con il temine dell’evento morboso ovvero con la ripresa del servizio, ovvero con l’accertamento dell’inidoneità temporanea al servizio tramite controllo sanitario regolarmente eseguito.
L’applicazione della sanzione è esclusa esplicitamente dalla legge per i periodi di ricovero ospedaliero nonché per i periodi già accertati di precedente visita di controllo.
La sanzione economica in argomento non riveste carattere disciplinare.
L’assenza a visita di controllo si configura, oltre alla materiale assenza del dipendente dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, anche quando c’è la mancanza del proprio cognome sul citofono ovvero il dipendente ammalato, ancorché presente in casa, non abbia adottato la sufficiente diligenza per essere comunque di fatto reperibile alla visita di controllo, come ad esempio ponendosi in condizione di non udire il campanello della porta del proprio domicilio.
La trattenuta dello stipendio deve essere ugualmente operata anche se il dipendente si è presentato alla visita ambulatoriale, qualora lo stesso non abbia provveduto comunque a giustificare l’assenza al proprio domicilio al momento della visita di controllo. Infatti, la visita ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l’assenza al domicilio, ma solo quello di certificare l’effettività della malattia e di valutarne la durata.
L’assenza a visita di controllo viene giustificata solo in alcuni casi, quali ricovero ospedaliero o situazioni che rendano imprescindibile e indifferibile la presenza del dipendente altrove, quali visite mediche aventi carattere di urgenza che non possono essere effettuate al di fuori della fascia oraria,
trattamenti fisioterapici nel caso in cui il dipendente fornisca la prova dell’impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di effettuare tali cure utilizzando orari diversi ovvero, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari (come, ad esempio, la prova di un esame concorsuale), abbia reso indifferibile altrove la presenza personale del dipendente, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il dipendente dimostri l’impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità o per evitare gravi conseguenze per se o per i componenti del nucleo familiare. E’ ritenuta giustificata anche l’assenza a visita fiscale del dipendente che provi di essersi recato presso uno stabilimento termale, su indicazione del proprio medico curante, per un ciclo di cure, dirette ad ottenere una più rapida guarigione e, quindi, un più celere ritorno al servizio.

Terapie salvavita (art. 17 D.P.R. 16/04/2009 n. 51)
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle
indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al capoverso precedente, l’Amministrazione favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti del dipendente interessato.

08 Feb 2010

Malattia all'estero

Al fine di ottenere le prestazioni economiche di malattia, il dipendente che si trovi in un paese extracomunitario è tenuto, entro cinque giorni dal relativo rilascio, a trasmettere
all’Amministrazione il certificato medico attestante l’inizio e la durata presunta della malattia, nonché ad inviare il certificato di diagnosi alla locale rappresentanza diplomatica o consolare, che dopo verifica da parte di un medico di fiducia, ne cura l’inoltro.
La locale autorità diplomatica o consolare fa effettuare controlli sugli eventi che hanno determinato il diritto alle prestazioni su richiesta dell’Amministrazione.
Anche per il dipendente che si ammali all’estero sussiste un obbligo di comunicare all’Amministrazione, con il mezzo più veloce, il proprio stato di malattia ed il suo recapito, di modo che sia, comunque, raggiunto lo scopo perseguito dalle norme sui controlli di malattia.
Rientra nel dovere di diligenza di un dipendente, se si ammala all’estero, accertarsi (anche mediante semplice telefonata) che l’Amministrazione sia venuto a conoscenza dello stato di malattia e dell’indirizzo dove eventualmente disporre l’effettuazione della visita fiscale.
Il dipendente può provare la giustificatezza dell’assenza, ai sensi dell’art. 2119 Codice Civile, anche successivamente alla malattia, ove sia stato nella impossibilità incolpevole di effettuare la prescritta comunicazione (es. per gravissima malattia che abbia impedito al medesimo ed ai suoi familiari, per la gravità della situazione clinica e psicologica del momento, di effettuare le prescritte comunicazioni all’Amministrazione).

08 Feb 2010

Malattia

Si definisce malattia quella “modificazione peggiorativa dello stato anteriore a carattere dinamico, estrinsecatesi in un disordine funzionale apprezzabile (di una parte o dell’intero organismo) che determina una condizione inabilitante per una effettiva limitazione della vita organica e, soprattutto, della vita di relazione e richiede un intervento terapeutico per quanto modesto”.
Si definisce convalescenza quello “stato di transizione dal superamento di uno stato di debilitazione o di una malattia, necessario al recupero dell’efficienza psico-fisica ovvero di una condizione di salute necessaria ai fini dello svolgimento del servizio”.
Nei casi di assenza per infermità comportante incapacità lavorativa (anche per un solo giorno) il dipendente è tenuto ad informare tempestivamente (ossia all’inizio dell’orario di lavoro del giorno stesso in cui si verifica l’evento morboso) l’ufficio di appartenenza, anche per telefono, specificando se vuole essere collocato in congedo straordinario o in aspettativa e il domicilio presso il quale sarà reperibile durante la malattia, se diverso da quello precedentemente comunicato all’Amministrazione. Se tale domicilio dovesse successivamente cambiare il dipendente ha l’obbligo di comunicarne la variazione.
Il medico curante redige in duplice copia e consegna al dipendente il certificato di diagnosi e l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia. Il dipendente è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (ma anche a mezzo fax, ecc.) l’attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, all’Amministrazione.
Successivamente, entro breve tempo dal rientro in servizio, deve presentare, se non già trasmesso, l’originale di detto certificato medico, corredato della domanda di congedo straordinario o di aspettativa.
La stessa procedura dovrà essere adottata nei casi di prolungamento dell’infermità. Qualora l’evento morboso si configuri quale prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere fatta menzione da parte del medico curante nel certificato. In questo caso gli eventuali giorni non lavorativi che dovessero trovarsi a cadere tra i due periodi di malattia, ancorché non coperti da certificazione medica, sono da ricomprendere e computare senza soluzione di continuità in un unico periodo di assenza per malattia.
Il certificato medico, completo del nome, cognome, qualifica, domicilio e firma di chi lo rilascia, del luogo e data di compilazione, delle generalità della persona a cui si riferisce, deve riportare l’inizio e la durata presunta della malattia (prognosi) e la patologia sofferta (diagnosi).
Nello stesso certificato dovrà, eventualmente, essere specificato se l’infermità sofferta è ricollegabile a cause di servizio già riconosciute al dipendente.
Il dipendente può avvalersi anche del sistema del doppio certificato, presentando il certificato medico contenente la diagnosi, chiuso in busta, e contestualmente un altro, privo di dati sensibili, indicante esclusivamente la prognosi.
In entrambe le circostanze l’ufficio di appartenenza del dipendente provvederà, per il tramite di personale formalmente designato a trattare i dati relativi allo stato di salute, ad inoltrare con tempestività la certificazione medica all’ufficio dove ha sede il medico del Corpo.
Esaminata e vistata la certificazione medica, quest’ultimo provvede a trasmettere la documentazione al competente Ufficio del personale onde consentire l’adozione dei necessari provvedimenti in materia di stato giuridico del personale.
In ogni caso la trattazione dei dati relativi allo stato di salute dovrà essere effettuato soltanto tra soggetti incaricati dello specifico trattamento. Sulle buste chiuse contenenti certificazione medica deve essere apposta la dicitura “CONTIENE DATI RELATIVI ALLA SALUTE” o “CONTIENE DATI SENSIBILI”.
Si tenga conto che nell’impiego statale vige il principio dell’obbligo di far conoscere la natura dell’infermità, cui corrisponde, peraltro, l’obbligo del segreto da parte degli impiegati che per ragioni d’ufficio ne vengono a conoscenza.
Anche la prescrizione rilasciata dal Pronto Soccorso è valida per giustificare l’assenza dal lavoro; pertanto non occorre sottoporla a conferma da altro medico.
Si ricorda che i certificati medici non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
Salva una contraria ed espressa indicazione, la prognosi della malattia diagnosticata non può non comprendere il giorno di rilascio della certificazione, essendo in contrario irrilevante che nello stesso giorno il lavoratore abbia eseguito la normale prestazione lavorativa, sottoponendosi a visita al termine di essa.
Per analogia a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del D.M. 28/02/1987, che prevede in caso di aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuropsichiche debba essere ritirata la tessera personale per l’esercizio di funzioni speciali per il personale del C.F.S. (e quindi, di conseguenza, anche l’arma), dovrà essere adottato lo stesso provvedimento anche in caso di congedo straordinario per motivi di salute determinato dalla stessa infermità. In caso di ricovero, invece, dovrà essere ritirata la sola arma data in dotazione.

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