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Decreto anticrisi: novità per il personale del comparto
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- Mercoledì, 01 Luglio 2009
Con l’approvazione del “decreto anticrisi”, licenziato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, sono state cancellate le gravi penalizzazioni introdotte con il D.L. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008), che erano state fortemente denunciate sia dall’UGL che da tutte le altre OO.SS. del Comparto. In particolare la decurtazione in busta paga per i giorni di malattia non sarà più applicata agli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa e al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Per gli altri dipendenti pubblici la penalizzazione resta comunque in vigore. Novità anche in merito all’orario di reperibilità da rispettare nei giorni di malattia, che ritorna ad essere quello previgente l’approvazione del D.L. 112/2008: la visita fiscale infatti potrà arrivare esclusivamente nelle fasce orarie 10.00-12.00 e 17.00-19.00. Cade pertanto l’obbligo di farsi trovare a casa fra le 8.00 e le 13.00 e fra le 14.00 e le 20.00 di tutti i giorni, compresi quelli non lavorativi e festivi. Inoltre sarà sufficiente la certificazione di un medico convenzionato con il S.S.N. per giustificare le assenze per malattia protratte per un periodo superiore a dieci giorni o per quelle relative al secondo evento nell’anno solare (modifica comma 2 art. 71). Abrogato anche il comma 5 dell’art. 71, ovvero quello che impediva di considerare come presenza in servizio ai fini dell’attribuzione del Fondo Efficienza le assenze per malattia occorse in servizio, l’assistenza a familiari in stato di handicap grave, i riposi compensativi, etc…










