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Notizie

A.C. 1441-bis-C: “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”

Cosa c’entra una proposta di legge del genere con il Corpo Forestale dello Stato, vi starete chiedendo, se volete, andate a vedere con i vostri occhi l’articolo 20 comma 4, altrimenti ve lo spieghiamo subito.

Questo provvedimento, ora all’esame delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati, oltre all’articolo che consentirà, seppur in forte ritardo, di poter reimpiegare gli O.T.D. non stabilizzati che sono stati licenziati lo scorso mese di dicembre, contiene una previsione “ad personam” che lasciamo alle vostre valutazioni.
Ricordate il concorso a 3 posti da primo dirigente per le vacanze al 31.12.2001 conclusosi nel 2008? Ricordate che v’era un 4° candidato idoneo? Sapete che la decorrenza della promozione di quel candidato collocatosi al 4° posto non è 1° gennaio 2002, come per i 3 vincitori, ma il giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria? Ricordate il nome di quel candidato: inizia con “PAT” e finisce con “ONE”?
Per comodità di lettura riportiamo di seguito il testo di quel comma e alcune considerazioni:
Il comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si applica anche agli idonei nominati, nell’anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, pari a euro 201.540,69 per l’anno 2009 e a euro 24.037 per l’anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui alla lettera c) del comma 346 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  1. L’articolo 8, comma 3, del D.L.vo 55/2001 dice che la nomina decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze;
  2. Gli idonei nominati nell’anno 2008 ai sensi della legge 244/2007, verso i quali si dispone l’applicazione della previsione di cui sopra, è in realtà 1!
  3. I 201.540,69 + 24.037,00 = 225.577,69 euro dell’enorme costo dell’operazione, quindi, servono per riconoscere gli arretrati a favore di quell’unico beneficiario e – cosa gravissima – verranno tratti (ma la parola giusta dovrebbe essere distolti) dalle risorse destinate all’assunzione di personale.
In buona sostanza, in tempi di ristrettezze economiche che fanno “ingoiare” al personale delle Forze di Polizia aumenti contrattuali irrisori, c’è chi si sta adoperando per fare approvare un “codicillo” ad hoc, affogato tra norme di tutt’altra natura, destinato a produrre i propri benefici effetti a vantaggio di un solo dirigente!
Cosa penseranno ora gli idonei del concorso operatori che non vengono chiamati pur in presenza di posti vacanti?

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