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Notizie

FORESTALE: L'UGL SCRIVE AL MINISTRO CATANIA

(AGENPARL) - Roma, 05 mar – Riceviamo e pubblichiamo la lettera della Federazione Nazionale Corpo Forestale dello Stato UGL al ministro delle Politiche Agricole Catania. "Ill.mo Sig. Ministro,a seguito dell’emanazione dell’art. 12, comma 10, d.l. n. 78/2010, si pone anche per il Corpo Forestale dello Stato la questione interpretativa della citata disposizione, secondo la quale, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, l. n. 196/2009, il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati (quindi anche il Trattamento di fine servizio per gli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa), in riferimento alle predette anzianità contributive non ancora regolato ai sensi dell’art. 2120, in materia di TFR, si effettua secondo le regole di cui al citato art. 2120 c.c., con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento. Di conseguenza, viene prevista per tutti i dipendenti che non fruivano già del più favorevole computo di cui alla disposizione codicistica, e cioè i lavoratori contrattualizzati già in servizio e tutta l’area del lavoro pubblico non contrattualizzato (es. Comparto sicurezza e difesa; docenti universitari; magistrati…), l’agognata omogeneizzazione economica, ponendo fine ad una discutibile ed illegittima sperequazione. Infatti, ai sensi dell’art. 37, d.p.r. 1032/1973, si prevedeva che il datore di lavoro accantonasse una somma pari al 9,60% sull’80% della retribuzione lorda con una ritenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sul predetto 80%. L’uso dell’imperfetto è d’obbligo, poiché ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, comma 10, d.l. n. 78/2010 e dell’art. 2120 c.c.. la contribuzione in materia di trattamenti di fine rapporto comunque denominati grava sul solo datore di lavoro e quindi sulle Amministrazioni competenti. Va, quindi, stigmatizzata la condotta delle Amministrazioni nella misura in cui viene tuttora ignorato il predetto combinato disposto, non avendo cessato dal 1° gennaio 2011 di prelevare il predetto 2,50% ai danni delle Forze di Polizia. Questa interpretazione è corroborata, altresì, dalla circolare INPDAP n. 17/2010 dell’8 ottobre 2010 in cui è esplicitamente prevista l’applicazione del regime più favorevole di cui all’art. 2120 al personale in regime di diritto pubblico, e quindi alle Forze rappresentate. La circolare dell’INPDAP, peraltro, è stata già recepita dal Comando Generale della Guardia di Finanza, VI Reparto - Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza, prot. n. 384981 22 dicembre 2010. Inoltre, Il TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, con la sentenza n. 564 del 18 gennaio 2012, ha dichiarato l’illegittimità della trattenuta del 2,50%, rilevando l’incompatibilità del vecchio regime con il nuovo sistema di calcolo previsto dall'art. 2120 del Codice Civile. In particolare, il TAR ha osservato che la persistenza della trattenuta del 2,5% determina una reale diminuzione della retribuzione dei lavoratori pubblici e del futuro trattamento di fine servizio, senza alcuna negoziazione e, soprattutto, senza connessione con la quantità e qualità del lavoro prestato, rimasta immutata. Il Giudice amministrativo sottolinea anche come la persistenza della trattenuta del 2,5% porti un aggravio notevole per il pubblico dipendente rispetto a quello privato, perché la quota del 6,91 per cento, di per sé già ben inferiore a quella dovuta dai datori di lavoro privati, con il permanere della trattenuta incriminata, porti di fatto l’onere a carico della Amministrazione al solo 4,91% della retribuzione. Tutto ciò premesso, si chiede un Autorevole intervento della S.V. volto a far cessare all’ Amministrazione la trattenuta predetta, emanando le opportune disposizioni finalizzate a restituire ai dipendenti le somme “indebitamente” prelevate a partire dal 1° gennaio 2011. Certi di un interessamento al riguardo, ed in attesa di cortese urgente riscontro, si porgono Distinti Saluti. Il Segretario Nazionale f.to Danilo Scipio".

  1. LA NOTA UFFICIALE ...

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