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Notizie

150° Unità d'Italia - Disposizioni per la Festa Nazionale del 17 marzo 2011

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge che istituisce, limitatamente all'anno 2011, la Festa Nazionale del 17 marzo..

 

 

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5  
Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0045) (GU n. 44 del 23-2-2011 ) 

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30  aprile  2010,  n.  64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2010,  n.  100,
che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza
del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia; 
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  la
dovuta  solennita'  e  la  massima   partecipazione   dei   cittadini
dichiarando il 17 marzo 2011  giorno  festivo  a  tutti  gli  effetti
civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica e a carico delle imprese private; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 febbraio 2011; 
Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri della difesa e  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca;
 
                                     EMANA
 
 
                     il seguente decreto-legge:
 
                                      Art. 1 
   
1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo  e'  considerato
giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della  legge  27  maggio
1949, n. 260. 
2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e delle imprese private, derivanti da  quanto  disposto  nel
comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e  gli  istituti
giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa  del  4
novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla
festa  nazionale  per  il  150°  anniversario  dell'Unita'   d'Italia
proclamata per il 17 marzo 2011. 
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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