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Notizie

Dal “Collegato lavoro” importanti modifiche alla legge 104/92

Dopo un  ping pong fra Camera e Senato - iniziato nel 2008 - si è finalmente conclusa l’odissea del “Collegato Lavoro” che ha visto tra l’altro, il 3 marzo scorso, un rinvio del testo alle Camere da parte del Presidente della Repubblica per un riesame su importanti aspetti del diritto del lavoro. Il 19 ottobre 2010 la Camera ha approvato definitivamente il testo della Legge 183/2010 - “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi, ammortizzatori sociali, servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione, apprendistato, occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" - che contiene, tra le tante disposizioni in materia del lavoro, anche importanti modifiche all’articolo 33 della Legge 104/1992, relative ai permessi lavorativi di dipendenti, pubblici e privati, che assistono familiari con disabilità grave o gravissima.. style="text-align: justify;">Le modifiche, ampliando sensibilmente  le condizioni per l’utilizzo dei permessi lavorativi, peraltro rendono giustizia al ministro Brunetta accusato da più parti di voler restringere il campo dei diritti delle persone con disabilità.  Le nuove norme limitano il diritto a usufruire dei permessi di tre giorni al mese al genitore, al coniuge e al parente o all’affine entro il secondo grado,  escludendo i parenti e gli affini di terzo grado, ma solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere siano ancora vivi o abbiano meno di 65 anni. Di contro però esse: abrogano il requisito di assistenza esclusiva e continuativa; superano l’obbligo di convivenza;  modificano la sede di lavoro più vicina non più al domicilio del lavoratore, ma della persona disabile da assistere;  rafforzano i controlli; rafforzano infine le garanzie per il trattamento dei dati personali. Nello specifico l’articolo 24 della nuova legge modifica l’articolo 33 della 104/92 stabilendo che, in assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi: il genitore; il coniuge;  il parente o l’affine entro il secondo grado (ad esempio i nonni, i figli del figlio, i fratelli). I parenti e gli affini di terzo grado (ad esempio gli zii e i bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo a una delle seguenti condizioni: a) che i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti; b) che i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti. E’ da precisare che chi non rientra in questa casistica e finora ha fruito dei permessi grazie alla precedente normativa, si vedrà prossimamente revocare le agevolazioni concesse. Scompaiono inoltre i requisiti di “assistenza esclusiva e continuativa”, richiesti in precedenza nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona con disabilità. E’ da rilevare che l’obbligo di “convivenza” era stato già superato dal comma 1 dell’articolo 20,  della legge 8 marzo 2000, n. 53 a condizione però che sussistesse la continuità e l’esclusività dell’assistenza. Con la nuova normativa tale comma viene abrogato. L’art. 33, 5° comma, L. 104/1992, prevedeva che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. Il testo approvato invece indica il “domicilio della persona disabile da assistere” e non più quella dello stesso lavoratore. Per quanto riguarda i controlli e le verifiche, con la nuova legge viene intensificata l’azione di Inps e datori di lavoro. Un nuovo comma dell'articolo 33 prevede controlli a posteriori (i controlli preventivi dovrebbero essere già fatti) sulle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi lavorativi e ne disciplina gli effetti. Condizioni che, in base alla legge, riguardano: la connotazione di gravità dell'handicap; il grado di parentela autocertificato; l’assenza di ricovero; la non contemporanea fruizione dei permessi da parte di altri lavoratori per l’assistenza alla medesima persona con disabilità. Nel caso in cui venga accertata l’insussistenza delle condizioni, il diritto ai benefici decade e si verificano i presupposti per un’azione disciplinare.Il Governo si è impegnato poi a semplificare e razionalizzare la documentazione necessaria da presentare per godere dei benefici di cui all'art.33, e ha altresì autorizzato il Dipartimento di Funzione Pubblica al trattamento dei dati personali e sensibili per un monitoraggio sui permessi lavorativi.

 

                                                       Giovanni Scacciavillani
                                                        Responsabile Ufficio
                                                per le Diverse Abilità (Ufficio H)

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