Festività
Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
La qualificazione di giorno festivo attribuita alla domenica non pregiudica, comunque, la programmazione dei turni di lavoro delle strutture che adottano un orario di servizio distribuito su sette giorni, nella cui articolazione, com’è noto, la domenica non necessariamente coincide con il giorno di riposo settimanale.
Fermo restando il diritto al recupero al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 8,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
La stessa norma prevede che nei confronti del personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano la legge 22/11/1988 n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7°
giorno) e la legge 8/3/1989 n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane).
In base a tali disposizioni, la Repubblica Italiana riconosce al personale in esame il diritto di osservare il riposo sabbatico, che va dal tramonto del sole del venerdì a quello del sabato; è altresì riconosciuto, a favore dei dipendenti di religione ebraica, il calendario delle festività religiose ebraiche elencate all’art. 5 della citata legge n. 101/1989.
Si evidenzia che siffatto riconoscimento non può determinare differenze di trattamento rispetto al restante personale per il quale, come sopra ricordato, il giorno di riposo non coincide necessariamente con la domenica.