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Aspettativa per ricongiungimento al coniuge in servizio all’estero

Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'Amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
L'aspettativa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata.

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Aspettativa per motivi di famiglia

L’aspettativa per motivi di famiglia è accordata sulla base di istanza motivata.
L’Amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l’accoglimento e di ridurre la durata dell’aspettativa.
L’aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

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Congedo per gravi motivi familiari

Il dipendente può chiedere un periodo di congedo per gravi motivi familiari. Il decreto interministeriale 21/07/2000, n. 278, ha chiarito che per gravi motivi si intendono:

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Congedo straordinario speciale per trasferimento

In occasione di trasferimento a domanda o d’ufficio del dipendente, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l’Amministrazione concede un congedo straordinario speciale retribuito in misura intera, per le durate di seguito specificate:

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Permessi retribuiti

Il dipendente, in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche se separato legalmente, ovvero di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o  di una persona  componente la famiglia anagrafica – la cui stabile convivenza deve, cioè, risultare certificabile dall’anagrafe comunale – ha diritto in totale a tre giorni di permesso retribuito l’anno, qualunque sia il numero di eventi che ne consentono la fruizione.

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Permesso breve

Previa valutazione del capo dell’ufficio, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di astenersi per brevi periodi durante l’orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno.

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