Congedo ordinario
Le ferie rappresentano un diritto costituzionalmente sancito, sono finalizzate al recupero delle energie psicofisiche spese durante la prestazione lavorativa e il dipendente non può rinunziarvi.
Per il dipendente le ferie si configurano con il congedo ordinario previsto dal contratto e dal D.P.R. 10/01/1957, n. 3, pertanto le festività soppresse non rientrano in questa fattispecie.
Le durate del congedo ordinario sono le seguenti:
- fino a 15 anni di servizio: gg. 32 l’anno;
- oltre 15 anni e fino a 25 anni di servizio: gg. 37 l’anno;
- oltre 25 anni di servizio: gg. 45 l’anno.
Nel computo del congedo ordinario si considerano soltanto le giornate lavorative.
Nel caso in cui il dipendente svolga il servizio articolato su 5 giorni a settimana, dal lunedi’ al venerdi’, il sabato è considerato non lavorativo ed il congedo ordinario annuo è ridotto rispettivamente a 28, 32 e 39 giorni.
Per i primi tre anni di servizio al personale spettano 30 gg. di congedo ordinario, ridotti a 26 giorni in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana.
Per il dipendente che ha maturato 25 anni di servizio entro il 31/12/1996, la durata del congedo ordinario è di 47 giorni lavorativi l’anno, o di 41 se effettua l’orario settimanale di lavoro articolato su 5 giorni.
Se l’articolazione su cinque giorni a settimana del servizio ha durata inferiore all’anno, la riduzione del congedo ordinario sarà, ovviamente, proporzionata alla effettiva durata del regime cosiddetto di “settimana corta”.
La riduzione del congedo ordinario non riguarda i giorni maturati nell’anno precedente al passaggio al nuovo regime ancorché non fruiti.
Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario è fissata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni vale come mese intero.
Nell’anno di maturazione del 3°, 15° e del 25° anno di servizio l’incremento della durata del congedo ordinario spetta in misura intera, indipendentemente dal mese di maturazione della prescritta anzianità.
Ai fini del computo dell’anzianità di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario in parola, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonché quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.
Il congedo è autorizzato su istanza del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio. Deve essere accordata, qualora sia richiesta, la fruizione tra il 1° giugno ed il 30 settembre di un periodo continuativo di congedo della durata di almeno due settimane, elevate ad almeno 20 giorni per il dipendente con oltre 25 anni di servizio. Permane, inoltre, la facoltà per il dipendente, fatte sempre salve le esigenze di servizio, di richiedere congedi di durata inferiore o superiore ai 4 scaglionamenti annui previsti dall’art. 14, comma 8, del D.P.R. 31/07/1995, n. 395.
Il godimento del congedo ordinario è interrotto nelle ipotesi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie di durata superiore, in ogni caso, a tre giorni, debitamente documentate e portate tempestivamente a conoscenza dell’Amministrazione per i dovuti accertamenti.
Il godimento del congedo ordinario è interrotto, altresì, per interdizione dal lavoro, congedo di maternità o paternità, malattia del figlio, e tutti quei casi per i quali è prevista la concessione del congedo straordinario per gravi motivi o i permessi per eventi e cause particolari.
In caso di interruzione, venuto meno il motivo che ha causato l’interruzione, il dipendente, fatta salva la possibilità di poter chiedere al proprio Capo ufficio di fruire del restante periodo di congedo richiesto, dovrà riprendere servizio.
In caso di richiamo dal congedo ordinario per indifferibili esigenze di servizio, al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché l’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18/12/1973, n. 836, e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il dipendente fruiva del congedo ordinario. Al dipendente a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l’anno successivo a quello di spettanza.
Per il dipendente inviato in missione all’estero i termini iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
Ulteriore rinvio può essere concesso solo in caso di malattia, di interdizione dal lavoro o di congedo di maternità o di paternità, in quanto il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità (e, quindi, anche in caso di interdizione dal lavoro, congedo di maternità e paternità), anche se tale assenza si sia protratta per l’intero anno solare. In tal caso il capoufficio autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario differito in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
Trattamento economico del congedo ordinario.
Durante il periodo di congedo ordinario spettano al dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
Congedo ordinario non fruito all’atto della cessazione dal servizio (art. 14, D.P.R. 31/07/1995, n. 395, art. 18, D.P.R. 16/03/1999, n. 254, e art. 11, comma 4, D.P.R. 11/09/2007, n. 170).
Fermo restando il principio che il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile, è ammesso il pagamento dello stesso qualora il congedo spettante alla data di estinzione del rapporto di lavoro non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, per decesso ovvero nelle ipotesi di cessazione dal servizio per infermità o per dispensa disposta in esito al collocamento in aspettativa per infermità.
Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, inoltre, anche nei casi di transito ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 07/10/2005, n. 228, qualora non sia prevista nell’Amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.
Il pagamento sostitutivo riguarda soltanto i giorni di congedo ordinario maturati e non fruiti alla data di cessazione del servizio, ivi compresi quelli residuati dall’anno precedente o, nei casi di malattia, interdizione dal lavoro, congedo di maternità o paternità, dagli anni precedenti, calcolati con le modalità indicate per la determinazione dei giorni di congedo ordinario spettanti nell’anno di cessazione dal servizio; nei giorni di congedo ordinario rientrano anche quelli maturati durante l’eventuale collocamento in aspettativa per infermità che sia terminato con la cessazione dal servizio, per i quali non è previsto alcun compenso sostitutivo.
Restano esclusi, altresì, i giorni di congedo ordinario maturati dal dipendente nel caso di passaggio dai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato, in quanto gli stessi potranno essere fruiti nel nuovo ruolo.










