Festività soppresse
A tutto il personale sono poi attribuite quattro ulteriori giornate di riposo (c.d. recupero delle festività soppresse), da fruire improrogabilmente entro l’anno solare a richiesta degli interessati tenuto conto delle esigenze di servizio.
Esse non sono vincolate alla maturazione di un corrispondente periodo di servizio effettivo.
Tali giornate non fruite nell’anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfetariamente compensate in ragione di euro 4,39 (già lire 8.500) giornalieri lordi. Il funzionario responsabile di cui sopra che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla
organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell’anno solare le giornate di riposo in questione, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfetario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello della mancata attribuzione. L’indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfetario
comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l’hanno disposta.
Alle festività soppresse non si applicano le riduzioni previste per il congedo ordinario.
Durante le giornate di riposo spettano al dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.