Riposo compensativo
E’ facoltà del dipendente chiedere, per iscritto, turni di riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se enumerabili in ragione degli stanziamenti.
Le giornate e le ore di riposo compensativo devono essere fruite nei tre mesi successivi rispetto alla richiesta di cui al precedente capoverso.
Il riposo compensativo deve essere concesso nel giorno indicato dal richiedente.
Trascorsi i tre mesi, le giornate e le ore di recupero devono essere concordate con il Capo Ufficio, fermo restando il diritto inalienabile ad usufruirne.
Il riposo compensativo può essere cumulato con le altre forme di riposo, con il congedo ordinario e con le altre forme di congedo, di aspettativa e di permesso.