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Permesso breve

Previa valutazione del capo dell’ufficio, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di astenersi per brevi periodi durante l’orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno.

La richiesta di permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capoufficio di adottare le misure organizzative necessarie.
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capoufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
In assenza di specifica previsione normativa e tenuto conto dell’obbligo di recuperare le ore non lavorate, si ritiene che il dipendente non sia tenuto ad esternare le esigenze per le quali viene chiesto il permesso breve.

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