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Permessi retribuiti

Il dipendente, in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche se separato legalmente, ovvero di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o  di una persona  componente la famiglia anagrafica – la cui stabile convivenza deve, cioè, risultare certificabile dall’anagrafe comunale – ha diritto in totale a tre giorni di permesso retribuito l’anno, qualunque sia il numero di eventi che ne consentono la fruizione.

Il dipendente deve comunicare all’ufficio l’evento che gli dà titolo al beneficio ed i giorni in cui sarà utilizzato. I permessi vanno goduti entro sette giorni dal decesso ovvero dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere alle conseguenti, specifiche terapie.
Nel computo delle giornate di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Le stesse sono cumulabili con i permessi previsti dall’art. 33 della legge 05/02/1992, n. 104, e successive modificazioni.
I giorni di permesso in esame si aggiungono a quelli di congedo straordinario.
Nel caso di grave infermità delle persone sopra specificate, il dipendente può concordare con il capoufficio diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, anche per periodi superiori a tre giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del dipendente. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa: dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità, ossia la periodicità con la quale il capoufficio può richiedere la verifica della permanenza della grave infermità mediante nuova
presentazione da parte del dipendente della prevista certificazione, aggiornata, riportata più avanti in questo testo nei documenti da presentare. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dal presente regolamento.
La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.

Documenti da presentare:
- istanza contenente le generalità della persona per la quale viene fruito il permesso e l’indicazione della parentela;
- nell’ipotesi di decesso, certificato rilasciato dal comune o dichiarazione sostitutiva a norma dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- per la grave infermità, idonea documentazione rilasciata dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, oppure dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico; la certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata all’Amministrazione entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente; si ricorda che i certificati medici non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

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