Aspettativa per ricongiungimento al coniuge in servizio all’estero
Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'Amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
L'aspettativa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata.
Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Il dipendente che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, il dipendente che cessa dall'aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.
Al dipendente collocato in aspettativa è data facoltà di procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione dell’aspettativa medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.