Tutela e sostegno della maternità e paternità
Documentazione
Al rilascio dei certificati di cui alla presente Sezione, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale.
Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al periodo precedente, il capoufficio ha facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla dipendente.
I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà di controllo.
Tutti i documenti occorrenti per l’applicazione della presente sezione sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.
Vigilanza
L’autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, e ad emettere l’ordinanza di ingiunzione è il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
La vigilanza sulla presente sezione è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e per esse al servizio sanitario nazionale.
Gravidanza
E’ fatto obbligo alla dipendente di comunicare all’Amministrazione il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
Nel certificato medico di gravidanza devono essere riportate:
a) le generalità della dipendente;
b) l'indicazione dell’Amministrazione e della sede dove la dipendente presta il proprio lavoro e
delle mansioni alle quali è addetta;
c) il mese di gestazione alla data della visita;
d) la data presunta del parto.
Gli elementi di cui alle lettere a) e b) sono inseriti nel certificato sulla base delle dichiarazioni della dipendente, che ne risponde della veridicità.
Il certificato di gravidanza deve essere rilasciato in due copie, una delle quali dovrà essere prodotta a cura della dipendente all’Amministrazione.
Qualora il certificato non risulti redatto in conformità alle disposizioni di cui sopra, il capoufficio può chiederne la regolarizzazione. La regolarizzazione è necessaria quando nel certificato non è indicata la data presunta del parto.
Si prescinde dall’invio delle certificazioni cui sopra all’istituto assicuratore (INPDAP) per la dipendente, in quanto l’Amministrazione è tenuta a corrispondere direttamente il trattamento economico di maternità.
Il capoufficio è tenuto a rilasciare alla dipendente la ricevuta dei certificati e di ogni altra documentazione dalla stessa prodotta.
Il capoufficio è tenuto, altresì, a conservare le certificazioni predette a disposizione dell’ispettorato del lavoro per tutto il periodo nel quale la dipendente è soggetta alla tutela della legge.
Il capoufficio, ricevuto il certificato medico di gravidanza, può chiedere una visita medica di controllo all’ispettorato del lavoro, che la effettuerà a propria discrezione. Ove l’ispettorato ritenga necessario affidare a terzi sanitari accertamenti specialistici, le relative spese sono a carico dell’Amministrazione.
Si fa osservare che durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti al C.F.S., che pertanto non possono effettuare servizi esterni e sono dispensate per tale periodo dall’uso dell’uniforme. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, tale beneficio si applica dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
Lavoro notturno, turno notturno e tutela delle lavoratrici madri (art. 53, commi 1 e 2, D. Lgs. 26/03/2001, n. 151, e art. 14, D.P.R. 11/09/2007, n. 170)
Si richiama l’attenzione sulla necessità di rispettare in modo scrupoloso le seguenti disposizioni circa le limitazioni di impiego in servizi e turni di lavoro delle dipendenti madri e, nei casi previsti, anche dei dipendenti padri:
- è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
- esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
- non sono obbligati a prestare lavoro notturno (ossia nella fascia oraria che va dalle 22 alle 6) la dipendente madre di un figlio di età inferiore a tre anni, o in alternativa, il dipendente padre convivente con la stessa;
- esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
- esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la dipendente madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
- esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
- divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, la dipendente o il dipendente con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
- possibilità per la dipendente madre e per il dipendente padre vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
- divieto di impiegare la dipendente madre o il dipendente padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del testo unico a tutela della maternità (D.Lgs. 26/03/2001, n. 151), in turni continuativi articolati sulle ventiquattro ore.
Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui sopra si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle Amministrazioni pubbliche (art. 42-bis, D.Lgs. 26/03/2001, n. 151)
La dipendente o il dipendente con figli minori fino a tre anni di età può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle Amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati alla dipendente interessata o al dipendente interessato entro trenta giorni dalla domanda.
Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.