Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è tratto anche dal personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato.
Il personale di cui sopra non può percepire nel Paese di impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'Amministrazione italiana.
Costituisce operazione di soccorso alpino e speleologico e relativa esercitazione, rispettivamente, ogni intervento alpinistico o speleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di pericolo, nonché al recupero dei caduti, ed ogni corrispondente attività di addestramento organizzata a carattere nazionale o regionale.
Il dipendente volontario del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano ha diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui si effettuano le operazioni di soccorso e le relative esercitazioni, nonché nella giornata successiva a quella in cui si sono svolte attività di soccorso protrattesi per più di otto ore, oppure oltre le ore 24.
E’ prevista la concessione del congedo straordinario, di cui all’art. 37 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3 (vedi Gravi motivi, motivi di famiglia, motivi personali - Congedo straordinario), anche per il dipendente che si sottopone alla donazione di organi.
Il dipendente donatore di midollo osseo ha diritto ai permessi retribuiti per il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti:
- prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici;
- prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
- accertamento dell’idoneità alla donazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 04/05/1990, n. 107.
Il dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettua la donazione di sangue e di emocomponenti. L’art. 8 della legge 21/10/2005, n. 219, stabilisce il mantenimento della normale retribuzione e l’accreditamento dei contributi previdenziali a norma dell’art. 8 della legge 23/04/1981, n. 155.
In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione del dipendente, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure.
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