Congedo parentale per adozione e affidamento nazionale e internazionale
Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui.
Tale periodo di congedo non riduce il congedo ordinario e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.
Nel caso di adozione o affidamento preadottivo i benefici di cui sopra si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.