Congedo di paternità
La normativa attribuisce al dipendente padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono del figlio da parte di quest’ultima o di affidamento esclusivo al padre.
Per godere di tale diritto il dipendente deve documentare in modo idoneo le situazioni sopra riferite; in particolare dovrà rendere in caso di morte della madre certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di abbandono del figlio da parte della madre ovvero di affidamento esclusivo al padre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, stesso decreto, mentre nel caso di grave infermità della madre dovrà presentare la relativa attestazione. Si ricorda che i certificati medici non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
Adozioni (art. 31, D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, e art. 15, comma 9, D.P.R. 11/09/2007, n. 170)
Nei soli casi di adozione (sono, quindi, esclusi gli affidamenti), il congedo previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al dipendente.
Trattamento economico e normativo (art. 15, comma 7, D.P.R. 11/09/2007, n. 170)
Al dipendente padre posto in congedo di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
I periodi di congedo di paternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e al congedo ordinario. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa.
Il congedo ordinario e le assenze eventualmente spettanti al dipendente ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di paternità.