Il dipendente chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare, senza assegni.
Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete al dipendente richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.
Esclusivamente preordinati all’assunzione nella Polizia di Stato e nel Corpo di polizia penitenziaria
Il dipendente, vincitore dei concorsi per la nomina alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti e assistenti, ispettori e commissari della Polizia di Stato, nonché di quelli per la nomina ad allievo agente ed allievo vice ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria, durante il periodo di frequenza dei rispettivi corsi di istruzione è posto in aspettativa con la corresponsione del trattamento economico più favorevole tra quello goduto in attività di servizio e quello spettante nella posizione di allievo.
Il dipendente comunica, allegando documentazione probatoria, la sua ammissione ai corsi in argomento all’Amministrazione, per gli adempimenti di competenza di quest’ultima.
Nei confronti del dipendente vincitore dei concorsi pubblici previsti dal D.Lg. 12/05/1995, n. 201, per la nomina alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti e assistenti, ispettori, operatori e collaboratori, periti, si applica, per il periodo di frequenza dei corrispondenti corsi di formazione, l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Pertanto lo stesso è posto in aspettativa con la corresponsione del trattamento economico più favorevole tra quello goduto in attività di servizio e quello spettante nella posizione di allievo.
I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla suddetta posizione di aspettativa e la restituzione al ruolo di provenienza.
Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nonché il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.
Il dipendente, in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca, viene collocato a domanda in congedo straordinario senza assegni per motivi di studio per la durata del corso se usufruisce della borsa di studio attribuitagli in presenza delle condizioni richieste.
Se il dottorato di ricerca non prevede borsa di studio o se l’interessato vi rinuncia, il dipendente è posto in aspettativa e conserva il trattamento economico in godimento presso l’Amministrazione.
Il dipendente, che abbia almeno cinque anni di servizio, può chiedere congedi per la formazione per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a undici mesi nell’arco di tutta la vita lavorativa.
Si definisce congedo per la formazione quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, oppure alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’Amministrazione.
Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo
limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.
Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
Il dipendente che ha usufruito di detto congedo straordinario conserva il diritto al congedo ordinario.
Ai fini della concessione del relativo congedo straordinario, per esami devono intendersi le prove sostenute presso istituti ed enti pubblici, ovvero per il conseguimento di titoli e qualifiche aventi rilevanza pubblica.
Sono escluse le prove d’esame per il conseguimento di abilitazioni.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare non solo i giorni di assenza occorrenti, ma anche il tipo di esame da sostenere, nonché la sede dell’esame stesso.
Il dipendente studente, compreso quello universitario, che deve sostenere prove di esame, ha diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il capoufficio potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio del diritto di cui sopra, tenendo conto anche di quanto previsto in materia di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
L’Amministrazione favorisce la aspirazione del dipendente che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate ovvero a corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali o presso le Aziende sanitarie locali nella stessa sede di servizio.
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