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Congedo parentale

E’ riconosciuto ai genitori il diritto di astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, nei primi otto anni di vita di ogni bambino.
Alla dipendente madre, trascorso il periodo di congedo per maternità, compete un periodo continuativo o frazionato di congedo parentale (già astensione facoltativa) pari a sei mesi; lo stesso periodo di congedo è riconosciuto al dipendente padre a partire dalla nascita del bambino, elevabile a sette mesi qualora eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.

I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, limite elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di cui al capoverso precedente.
I limiti dei sei, sette, dieci e undici mesi citati si computano secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.
Per potersi avere frazionamento del congedo è necessario che tra un periodo e l’altro di assenza ci sia ripresa effettiva del lavoro o una tipologia di assenza diversa dal congedo in questione e dal riposo settimanale. E’ da escludere, quindi, ad esempio, la possibilità di fruire del congedo in esame dal lunedì al venerdì per più settimane, omettendo di computare il sabato e la domenica, nel caso di orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni.
L’insorgere di malattie durante il periodo di congedo parentale interrompe il periodo stesso con conseguente slittamento della scadenza. In tal caso la dipendente o il dipendente deve inviare all’Amministrazione il relativo certificato medico e comunicare esplicitamente la volontà di sospendere il periodo di congedo parentale per il periodo di malattia ed eventualmente spostarne l’utilizzo.
Il beneficio in esame compete alla dipendente o al dipendente anche se l’altro genitore non ne ha diritto.
Si sottolinea la circostanza che entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale fino al compimento dell’ottavo anno di vita del figlio anche contemporaneamente ed in particolar modo il dipendente padre lo può utilizzare anche durante i mesi di congedo per maternità post partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari di cui all’art. 39 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151.

Genitore solo
Qualora ci sia un solo genitore, il periodo di congedo parentale da fruire continuativamente o in modo frazionato da parte della dipendente o del dipendente non può essere superiore a dieci mesi.
Detta ipotesi può verificarsi in caso di morte di un genitore, di abbandono o di mancato riconoscimento del bambino da parte di uno dei due genitori, ovvero di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, quando ciò risulti da un provvedimento formale.
Rientra nell’ipotesi di cui sopra anche l’affidamento condiviso, qualora uno dei genitori non abbia diritto al beneficio del congedo parentale, o, di fatto, non possa esercitarlo.
L’elevazione del congedo fino a dieci mesi è ammessa anche quando la situazione, in cui la dipendente o il dipendente accudisce il figlio a titolo esclusivo, si sia verificata successivamente alla fruizione del proprio periodo massimo (sei mesi da parte della madre - sette mesi da parte del padre), ma nel calcolo dei dieci mesi complessivi devono essere computati tutti i periodi fruiti precedentemente da parte di entrambi i genitori.

Modalità procedurali e documenti da presentare
La domanda di congedo parentale deve essere presentata all’ufficio di diretta dipendenza, compreso il Comando Stazione, almeno quindici giorni prima della data di inizio del periodo, salvo casi di oggettiva impossibilità.
Per salvaguardare l’organizzazione degli uffici e andare incontro alle esigenze della dipendente o del dipendente, saranno considerate come oggettiva impossibilità le sopravvenute improvvise urgenze di carattere familiare, ancorché non documentabili, ma che giustifichino l’improvvisa assenza, solo per richieste di congedo parentale non superiori ad un giorno; per le istanze di congedo parentale di più giorni l’oggettiva impossibilità andrà documentata in maniera esaustiva.
Nella domanda deve essere specificato il periodo richiesto, il figlio cui si riferisce il congedo, il trattamento economico di cui si intende fruire, ma non occorre che sia motivata. Alla domanda vanno allegati un certificato di nascita del bambino o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e un attestato, su carta intestata, del datore di lavoro dell’altro genitore lavoratore dipendente da cui risultino i periodi di congedo parentale già fruiti e in corso di fruizione da parte di quest’ultimo, nonché l’indicazione in misura percentuale del trattamento economico applicato agli stessi. In luogo di tale attestato può essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Identica dichiarazione sostitutiva va prodotta per attestare che l’altro genitore è lavoratore autonomo, libero
professionista ovvero non lavora.
Nel contesto della domanda di congedo parentale la dipendente o il dipendente dovrà assumere, altresì, l’impegno a comunicare eventuali variazioni successive.
In considerazione della natura di diritto soggettivo dell’istituto, la fruizione del congedo parentale non è subordinata al parere del capo dell’ufficio da cui dipende la richiedente o il richiedente, bensì soltanto alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge. Il godimento del congedo può essere differito solo per rilevanti esigenze di servizio, puntualmente enunciate dal capoufficio.

Adozioni e affidamenti (art. 36, D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, e art. 15, comma 9, D.P.R. 11/09/2007, n. 170)
Hanno diritto al congedo parentale anche i genitori adottivi o affidatari. Questi possono usufruirne, qualunque sia l’età del minore, entro i primi otto anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età, con le stesse modalità dei genitori naturali.
Alla domanda, oltre ai documenti previsti per i genitori naturali, riportati in precedenza, va allegata anche copia del documento di adozione o affidamento; in luogo di tale documento può  essere presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, specificando la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Congedo straordinario (art. 15, comma 1, D.P.R. 11/09/2007, n. 170)
E’ previsto il diritto alla concessione a domanda del congedo straordinario con assegni interi, qualora non fruito nell’anno ad altro titolo, alla dipendente o al dipendente con figli di età inferiore a tre anni – sei in caso di adozioni e affidamenti - che chieda il congedo parentale, con l’osservanza del limite complessivo di quarantacinque giorni nell’arco del primo triennio di vita del bambino, fermo restando il limite massimo annuale di durata del congedo straordinario di 45 giorni.
Quindi, i periodi di congedo parentale fruiti nella forma del congedo straordinario, oltre ad essere computati nell’anzianità di servizio, sono utili per la maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità; durante tali periodi spettano tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
Anche per i periodi di congedo parentale fruiti nella forma del congedo straordinario, in considerazione della natura di diritto soggettivo dell’istituto, la fruizione non è subordinata al parere del capo dell’ufficio da cui dipende la richiedente o il richiedente, bensì soltanto alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge. Il godimento del congedo può essere differito solo per rilevanti esigenze di servizio, puntualmente enunciate dal capoufficio.
Ai fini della concessione del congedo straordinario alla dipendente o al dipendente è irrilevante che l’altro genitore abbia già goduto per proprio conto del medesimo trattamento ovvero di altra retribuzione, ferma restando la durata massima complessiva del congedo parentale tra i genitori, sopra riportata.

Trattamento economico del congedo parentale
In alternativa al congedo straordinario, anche nel caso che il dipendente desideri conservare quest’ultimo per altre esigenze che a norma di legge ne consentono la fruizione, nei periodi di congedo parentale fruiti entro il compimento del terzo anno di vita del bambino spetta una retribuzione ridotta al 30% entro il limite massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
Nel limite massimo complessivo di sei mesi non rientra, ovviamente, il congedo straordinario fruito dall’altro genitore, qualora quest’ultimo sia dipendente di una delle FF.PP..
Durante gli ulteriori mesi, nonché dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino, è riconosciuto il diritto al congedo senza alcun assegno, salvo che il reddito individuale della dipendente o del dipendente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria; in tal caso compete una retribuzione ridotta al 30%.
I periodi di congedo parentale, retribuiti al 30% o non retribuiti, sono computati nell’anzianità di servizio, con esclusione però degli effetti sulla maturazione della tredicesima mensilità e del congedo ordinario, che, quindi, devono essere ridotti in proporzione.

Adozioni e affidamenti
Il trattamento economico sopra precisato è dovuto anche ai genitori adottivi o affidatari, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.

Sanzioni
Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al Capo V del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 (Congedo parentale), sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516,46 (già un milione di lire) a euro 2582,28 (già cinque milioni di lire).

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