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Riposi giornalieri

A. Riposi giornalieri della madre (art. 39, D.Lgs. 26/03/2001, n. 151)
La dipendente madre ha diritto nel primo anno di vita del bambino a due periodi di riposo al giorno, di un’ora ciascuno, anche cumulabili, a condizione che l’orario di lavoro sia di almeno sei ore; in caso di orario inferiore il periodo è ridotto ad un’ora di riposo.
I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la dipendente fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dall’Amministrazione nel luogo di lavoro della dipendente o nelle immediate vicinanze di essa.

Sanzioni
L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 39 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, è punita con la sanzione amministrativa da euro 516,46 (già un milione di lire) a euro 2582,28 (già cinque milioni di lire).

B. Riposi giornalieri del padre (art. 40, D.Lgs. 26/03/2001, n. 151)
È ammessa la possibilità di fruire dei riposi orari previsti dall’art. 39 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, da parte del dipendente padre, nel caso in cui il figlio sia affidato in via esclusiva a lui stesso, oppure quando la madre lavoratrice dipendente non si avvalga di tale facoltà, a condizione che la stessa non si trovi in congedo di maternità o parentale, ovvero nell’ipotesi che la madre sia lavoratrice autonoma, casalinga, oppure sia deceduta o gravemente inferma. Tali circostanze devono essere debitamente documentate; in particolare il dipendente dovrà rendere, in caso di morte della madre, certificazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di rinuncia da parte della madre, ovvero che la stessa non sia lavoratrice dipendente o di affidamento esclusivo al padre, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, stesso decreto, mentre nel caso di grave infermità della madre dovrà presentare la relativa attestazione; si ricorda che i certificati medici non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Sanzioni
L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 40 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, è punita con la sanzione amministrativa da euro 516,46 (già un milione di lire) a euro 2582,28 (già cinque milioni di lire).

C. Adozioni e affidamenti (art. 45, D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e art. 15, comma 9. D.P.R. 11/09/2007, n. 170)
Tali riposi spettano alle stesse condizioni anche ai dipendenti genitori adottivi e affidatari che possono fruirli entro il primo anno dall’effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
Alla domanda, oltre ai documenti previsti per i genitori naturali, riportati in precedenza, va allegata anche copia del documento di adozione o affidamento; in luogo di tale documento può essere presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, specificando la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

D. Parti plurimi (art. 41, D.Lgs. 26/03/2001, n. 151)
E’ previsto in caso di parto plurimo, a prescindere dal numero dei gemelli, il raddoppiamento dei periodi di riposo e la possibilità da parte del dipendente padre di utilizzare le ore aggiuntive.
Tali ore possono essere riconosciute al dipendente padre, nella misura determinata dal proprio orario di lavoro (due ore, ridotte ad una, se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a sei ore) anche durante i periodi di congedo di maternità o parentale della madre.

Sanzioni
L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 41 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, è punita con la sanzione amministrativa da euro 516,46 (già un milione di lire) a euro 2582,28 (già cinque milioni di lire).

Trattamento economico e normativo (art. 43, D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, e art. 15, comma 8, D.P.R. 11/09/2007, n. 170)
I periodi di riposo in parola sono considerati ore lavorative agli effetti dell’orario di lavoro e della retribuzione; gli stessi non riducono il congedo ordinario e la tredicesima mensilità.
Fermo restando che i riposi devono assicurare alla dipendente o al dipendente la possibilità di provvedere all’assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione dell’orario di lavoro deve essere concordata tra la medesima dipendente o il medesimo dipendente e il capoufficio, tenendo anche conto delle esigenze di servizio.
In caso di mancato accordo, la distribuzione dei riposi sarà determinata dall’Ispettorato del lavoro.
Non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo.

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