Congedo per malattia del figlio
Per malattia del bambino bisogna fare riferimento solo a quei fatti morbosi, in fase acuta, ad andamento rapidamente evolutivo, che normalmente si presentano nel primo periodo di vita, e non anche a quelle situazioni, patologicamente anormali, che si risolvono in infermità di carattere permanente, tali da richiedere una ininterrotta assistenza.
Altresì, deve intendersi per malattia del bambino non soltanto la fase acuta di alterazione patologica in atto, ma anche quella della convalescenza in cui il bambino, dopo il superamento dei sintomi acuti, deve ancora recuperare le proprie normali condizioni biopsichiche e quindi ha necessità dell’assistenza da parte del genitore per prevenire ricadute ed assicurare il completo suo ristabilimento fisico e psichico.
In occasione delle malattie di ciascun bambino fino al 3° anno di età alla dipendente madre e al dipendente padre è riconosciuto il diritto di assentarsi dal lavoro alternativamente, senza limiti di durata.
Tali periodi di congedo sono retribuiti nella misura massima di cinque giorni all’anno per genitore; i giorni retribuiti competono di diritto in presenza delle condizioni di legge, si aggiungono al limite annuale del congedo straordinario di 45 giorni, possono essere goduti prima dell’esaurimento di questi ultimi e sono utili ai fini del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.
I restanti giorni non sono retribuiti, ma vengono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi al congedo ordinario ed alla tredicesima mensilità.
Durante la malattia di ciascun bambino dal 3° all’8° anno di età il diritto di assentarsi dal lavoro, sempre alternativamente, per la dipendente madre e per il dipendente padre è invece limitato a soli cinque giorni l’anno per ognuno. Tali giorni non sono retribuiti, ma vengono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi al congedo ordinario ed alla tredicesima mensilità.
Il beneficio in esame compete alla dipendente o al dipendente anche se l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa.
Indipendentemente dalla retribuzione corrisposta, nel computo dei periodi si considerano soltanto i giorni lavorativi per ogni dipendente.
Il congedo ordinario e le assenze eventualmente spettanti ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo per malattia del figlio.
La malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero, opportunamente documentato, interrompe la fruizione del congedo ordinario da parte del genitore. Quest’ultimo durante le assenze per malattia dei figli non è soggetto all’obbligo di reperibilità previsto in caso d’infermità del lavoratore.
Per fruire del congedo è necessario presentare istanza, corredata da un certificato medico rilasciato da uno specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con questo convenzionato, comprovante la malattia del bambino (non è obbligatorio che il certificato riporti anche la diagnosi, ossia la patologia sofferta dal bambino) insieme al certificato di nascita del bambino o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e ad una attestazione, su carta intestata, del datore di lavoro dell’altro genitore, qualora sia lavoratore dipendente, in cui si dichiara che quest’ultimo non usufruisce contemporaneamente del medesimo beneficio in relazione allo
stesso motivo; in luogo di tale attestazione può essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Identica dichiarazione sostitutiva va prodotta per attestare che l’altro genitore è lavoratore autonomo, libero professionista ovvero non lavora.
Adozioni e affidamenti
Il congedo per la malattia del figlio, riportato sopra, spetta anche per le adozioni e gli affidamenti. In questi casi il limite di età citato di tre anni è elevato a sei.
Pertanto, per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a sei anni la dipendente madre e il dipendente padre, adottivi o affidatari, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro, senza limite alcuno.
Per le malattie di ciascun figlio di età compresa fra i sei e gli otto anni, invece, la dipendente madre o il dipendente padre, adottivo o affidatario, alternativamente ha diritto di astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno.
La deroga apportata dall’art. 15, comma 3, del D.P.R. 11/09/2007, n. 170, che prevede la retribuzione per intero fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell’arco di ciascun anno deve intendersi applicabile, in caso di adozione o affidamento, in corrispondenza delle malattie del figlio di età non superiore a sei anni.
Qualora, all’atto della adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare alle stesse condizioni previste per le malattie del bambino dai sei e gli otto anni.
Alla domanda, oltre ai documenti previsti per i genitori naturali, riportati in precedenza, va allegata anche copia del documento di adozione o affidamento; in luogo di tale documento può essere presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, specificando la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.