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Portatori di handicap e handicap grave

È persona portatrice di handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.


Accertamento dell’handicap
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’art. 3 della legge 05/02/1992, n. 104, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’art. 1 della legge 15/10/1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
La commissione medica cui sopra deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui all’articolo 4 della legge 05/02/1992, n. 104, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora la commissione medica non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della legge 05/02/1992, n. 104, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato. Il certificato rilasciato dall’apposita commissione della unità sanitaria locale ai sensi dell’art. 1 della legge 15/10/1990, n. 295, è peraltro provvisoriamente sostituibile con quello rilasciato da uno specialista della unità sanitaria locale anche nella ipotesi che l’unità sanitaria locale stessa non abbia ancora provveduto a costituire la commissione suddetta. L’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione.
E’ necessario precisare che, per ottenere i benefici previsti dalla legge è indispensabile che il verbale di visita attesti esplicitamente la sussistenza di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della legge 05/02/1992, n. 104.
Se l’accertamento dell’handicap e della situazione di gravità è accompagnato, nel certificato della A.S.L., da formule che prevedono la rivedibilità dopo un certo lasso di tempo, il consequenziale riconoscimento dei benefici da parte dell’Amministrazione ha efficacia nell’ambito di tale periodo e, in vista della scadenza dello stesso, per continuare ad usufruire dei benefici il dipendente dovrà produrre un nuovo certificato della A.S.L., attestante il perdurare dell’handicap e della situazione di gravità.
Nel sottolineare che “in nessun caso è consentito la dimostrazione” dell’accertamento della gravità dell’handicap “mediante documentazione medica di diversa provenienza” che non sia quella rilasciata dalle commissioni mediche presso le A.S.L. previste dall’art. 4 della legge 05/02/1992, n. 104, si fa presente che fanno eccezione le persone affette da sindrome di Down, per i quali il riconoscimento può essere effettuato oltre che dalle sopra citate commissioni mediche anche del proprio medico di famiglia o dal pediatra, previa richiesta corredata da presentazione del “cariotipo”, cioè di quell’esame che descrive l’assetto cromosomico di una persona, ed i grandi invalidi di guerra (ossia titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla I categoria con o senza assegno di superinvalidità) e equiparati, per i quali il
riconoscimento è previsto di diritto. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti all’atto della concessione del trattamento pensionistico.

Lavoro notturno e turno notturno (art. 53, comma 3, D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, e art. 18, comma 1 lettera f), D.P.R. 16/04/2009 n. 51)

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera C), della legge 09/12/1977, n. 903, non sono obbligati a prestare lavoro notturno (ossia nella fascia oraria che va dalle 22 alle 6) la dipendente o il dipendente che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104, e successive modificazioni.
La dipendente o il dipendente che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104, sono esonerati a domanda dal turno notturno.

Diritto alla sede più vicina e trasferimento ad altra sede di lavoro (art. 33, comma 5, legge 05/02/1992, n. 104)

La dipendente o il dipendente, genitore o familiare, senza alcuna limitazione per quanto attiene alle qualifiche, che assista con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Si sottolinea che:

- il diritto alla sede più vicina presuppone l’esistenza (vacanza organica) del posto nella sede in cui si intende essere assegnati o rimanere;
- non è riconosciuto il beneficio al trasferimento o alla permanenza in sede al dipendente, quando già altro familiare presti assistenza continuativa al medesimo congiunto disabile;
- il beneficio si applica sia al caso del dipendente che già presta la propria attività lavorativa, sia al caso del vincitore di concorso che è in attesa dell’assegnazione della sede; nel primo caso anche in deroga all’obbligo di permanenza minima nella sede di prima destinazione.

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