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Permesso orario giornaliero

La dipendente madre o, in alternativa, il dipendente padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 05/02/1992, n. 104, possono chiedere all’Amministrazione di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di congedo parentale previsto dall’art. 33, D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Trattamento economico e normativo
Tali permessi, cumulabili con il congedo parentale e con il congedo per malattia del figlio, previsti rispettivamente dagli artt. 32 e 47 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, possono essere utilizzati dal dipendente contemporaneamente alla fruizione da parte dell’altro genitore dello spettante periodo di congedo parentale “normale” (non del suo prolungamento, in quanto le due agevolazioni sono alternative l’una all’altra) e sono retribuiti, computati nell’anzianità di servizio e sono utili ai fini della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.

Adozioni e affidamenti (art. 45, comma 2, D.Lgs. 26/03/2001, n. 151)

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.
In questo caso il diritto può estendersi fino al terzo anno dall’effettivo ingresso del bambino in famiglia.

Documenti da presentare
I documenti da presentare sono:

- comunicazione delle modalità di fruizione delle ore di permesso;
- certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, riportante il legame di parentela con il bambino;
- certificazione della A.S.L. competente dalla quale risulti che il bambino si trova in situazione di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 05/02/1992, n. 104, fatte salve le eccezioni previste;
- certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che da parte della A.S.L. non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap;
- certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante che il bambino non è ricoverato a tempo pieno presso un istituto specializzato;
- certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante che l’altro genitore non fruisce negli stessi giorni dello stesso beneficio o del prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151;
- in caso di adozione o affidamento, copia del documento di adozione o affidamento; in luogo di tale documento può essere presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, specificando la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

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