Congedo straordinario per esami
Ai fini della concessione del relativo congedo straordinario, per esami devono intendersi le prove sostenute presso istituti ed enti pubblici, ovvero per il conseguimento di titoli e qualifiche aventi rilevanza pubblica.
Sono escluse le prove d’esame per il conseguimento di abilitazioni.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare non solo i giorni di assenza occorrenti, ma anche il tipo di esame da sostenere, nonché la sede dell’esame stesso.
Spettano al dipendente i giorni richiesti per sostenere la prova d’esame più quelli strettamente necessari per raggiungerne la sede e per rientrare in quella di servizio;
Al rientro in servizio l’interessato dovrà presentare una documentazione attestante l’effettiva partecipazione agli esami o dichiarazione sostitutiva a norma dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.