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Festività soppresse

A tutto il personale sono poi attribuite quattro ulteriori giornate di riposo (c.d. recupero delle festività soppresse), da fruire improrogabilmente entro l’anno solare a richiesta degli interessati tenuto conto delle esigenze di servizio.
Esse non sono vincolate alla maturazione di un corrispondente periodo di servizio effettivo.

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Riposo compensativo

E’ facoltà del dipendente chiedere, per iscritto, turni di riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se enumerabili in ragione degli stanziamenti.
Le giornate e le ore di riposo compensativo devono essere fruite nei tre mesi successivi rispetto alla richiesta di cui al precedente capoverso.

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Riposo settimanale

Il riposo settimanale è un diritto costituzionale.
Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica e non può rinunziarvi.
Qualora per eccezionali esigenze di servizio, connesse alle attività di lotta agli incendi boschivi, protezione civile, pubblico soccorso, ordine e sicurezza pubblica, il dipendente sia impiegato nella giornata di riposo settimanale, lo stesso ha diritto al recupero nel giorno da lui indicato entro l’ultimo giorno dei due mesi successivi, fermo restando il diritto irrinunciabile al recupero in ogni caso.

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Congedo ordinario

Le ferie rappresentano un diritto costituzionalmente sancito, sono finalizzate al recupero delle energie psicofisiche spese durante la prestazione lavorativa e il dipendente non può rinunziarvi.
Per il dipendente le ferie si configurano con il congedo ordinario previsto dal contratto e dal D.P.R. 10/01/1957, n. 3, pertanto le festività soppresse non rientrano in questa fattispecie.

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Festività

Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
La qualificazione di giorno festivo attribuita alla domenica non pregiudica, comunque, la programmazione dei turni di lavoro delle strutture che adottano un orario di servizio distribuito su sette giorni, nella cui articolazione, com’è noto, la domenica non necessariamente coincide con il giorno di riposo settimanale.

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