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Congedo straordinario per richiamo alle armi

Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo
limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.
Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
Il dipendente che ha usufruito di detto congedo straordinario conserva il diritto al congedo ordinario.

Durante il periodo di congedo straordinario spettano al dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.

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