Permesso sindacale retribuito per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell’Amministrazione
Al dipendente che ricopre cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonché il dipendente dirigente sindacale che, pur avendone titolo, non è collocato in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 18/06/2002, n. 164, oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, dell’art. 32 del D.P.R. 18/06/2002, n. 164, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
Il dipendente dirigente sindacale che intende fruire dei permessi sindacali di cui al presente punto deve darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.
In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del
dipendete.
Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale.
I permessi sindacali di cui al presente punto sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.