Permesso sindacale retribuito rientrante nel contingente di ciascuna Organizzazione sindacale
Per l'espletamento del suo mandato, il dipendente che ricopre cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonché il dipendente dirigente sindacale che, pur avendone titolo, non è collocato in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 18/06/2002, n. 164, può usufruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di seguito riportati.
Nel periodo 1° gennaio - 31 marzo, in attesa della successiva ripartizione del monte ore, l'Amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente previsto nell'anno precedente per ciascuna Organizzazione sindacale avente titolo.
Il dipendente dirigente sindacale che intende fruire dei permessi sindacali di cui al presente punto deve darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.
In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto, l'Organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al Dirigente dell'Ufficio di appartenenza del dipendente.
Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare mensilmente per ciascun dipendente dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui all’art. 32, comma 4, del D.P.R. 18/06/2002, n. 164.
Nel limite del 50% del monte ore assegnato dall’Amministrazione possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dall’art. 32, comma 7, del D.P.R. 18/06/2002, n. 164, alle Organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa all’Amministrazione centrale entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'Amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
I permessi sindacali di cui al presente punto sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.