Permesso per assemblea
I dipendenti hanno diritto di riunirsi, nella struttura in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali locali, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate all’Amministrazione.
La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all’Amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima.
La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole unità amministrative.