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Permesso retribuito per il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori

Il dipendente rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
Il dipendente rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Per lo svolgimento dell’attività e l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 19/09/1994, n. 626, il dipendente rappresentante per la sicurezza fa ricorso ad appositi permessi retribuiti pari a 60 ore annue per ogni rappresentante. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l), dello stesso art. 19, il predetto monte ore non viene utilizzato e l’attività è considerata tempo di lavoro.

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