Il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale è determinato nel contingente complessivo di dieci distacchi per il Corpo forestale dello Stato.
Alla ripartizione dello specifico contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui sopra tra le organizzazioni sindacali del personale, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio.
Il dipendente che ricopre cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali può fruire di aspettative sindacali non retribuite.
Le richieste di aspettative sindacali sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale all’Amministrazione, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
Per l'espletamento del suo mandato, il dipendente che ricopre cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonché il dipendente dirigente sindacale che, pur avendone titolo, non è collocato in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 18/06/2002, n. 164, può usufruire, con le modalità e nei limiti di seguito riportati, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 32 del D.P.R. 18/06/2002, n. 164.
Al dipendente che ricopre cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonché il dipendente dirigente sindacale che, pur avendone titolo, non è collocato in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 18/06/2002, n. 164, oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, dell’art. 32 del D.P.R. 18/06/2002, n. 164, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
Per l'espletamento del suo mandato, il dipendente che ricopre cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonché il dipendente dirigente sindacale che, pur avendone titolo, non è collocato in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 18/06/2002, n. 164, può usufruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di seguito riportati.
Il dipendente rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
Il dipendente rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Per lo svolgimento dell’attività e l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 19/09/1994, n. 626, il dipendente rappresentante per la sicurezza fa ricorso ad appositi permessi retribuiti pari a 60 ore annue per ogni rappresentante. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l), dello stesso art. 19, il predetto monte ore non viene utilizzato e l’attività è considerata tempo di lavoro.
I dipendenti hanno diritto di riunirsi, nella struttura in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali locali, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate all’Amministrazione.
La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all’Amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima.
La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole unità amministrative.
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