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Aspettativa per mandato amministrativo

Il dipendente che ricopra una delle cariche previste dall’art. 77, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nell’ambito di organi di governo o elettivi di enti locali, ossia sindaco, anche metropolitano, presidente della Provincia, consigliere del Comune anche metropolitano e della Provincia, componente della giunta comunale, metropolitana e provinciale, presidente del consiglio comunale, metropolitano e provinciale, presidente, consigliere e assessore della comunità montana, componente degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché componente degli organi di decentramento, può essere collocato a richiesta in aspettativa non retribuita per l’intero periodo di espletamento del mandato.

L’interessato deve corredare la propria domanda della documentazione attestante l’avvenuta elezione o assunzione della carica ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Il dipendente non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.
Il periodo di aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

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