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Permessi aggiuntivi degli amministratori locali

Il dipendente, componente degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, o presidente dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, o presidente dei gruppi consiliari delle province e comuni con più di 15.000 abitanti, ha diritto, oltre ai permessi di cui all’art. 79, commi 1 e 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 qualora sindaco, anche metropolitano, presidente di provincia, comunità montana, consiglio provinciale e di comune con più di 30.000 abitanti.
I suddetti permessi sono retribuiti e i rispettivi oneri sono a carico di questa Amministrazione.
Per l’attribuzione dei permessi in esame, il dipendente è tenuto a documentare con sollecitudine, tramite attestazione dell’ente, le attività svolte e, ove necessario, i relativi tempi di svolgimento.

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