Permessi degli amministratori locali per la partecipazione alle riunioni
Il dipendente membro delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle Commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, ha diritto di assentarsi dal lavoro per prendere parte alle riunioni degli organi cui appartiene, per il tempo necessario a raggiungere il luogo della riunione, a presenziarvi per l’intera durata e a rientrare nella sede di servizio.
I suddetti permessi sono retribuiti e i rispettivi oneri sono a carico di questa Amministrazione.
Per l’attribuzione dei permessi in esame, il dipendente è tenuto a documentare con sollecitudine, tramite attestazione dell’ente, le attività svolte e, ove necessario, i relativi tempi di svolgimento.