Permessi e astensioni per donazione di midollo osseo
Il dipendente donatore di midollo osseo ha diritto ai permessi retribuiti per il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti:
- prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici;
- prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
- accertamento dell’idoneità alla donazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 04/05/1990, n. 107.
Il dipendente donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di ospedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall’equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’articolo 8 della legge 23/04/1981, n. 155. A tal fine, all’Amministrazione sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l’accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui è stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.