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Astensione per donazione di sangue

Il dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettua la donazione di sangue e di emocomponenti. L’art. 8 della legge 21/10/2005, n. 219, stabilisce il mantenimento della normale retribuzione e l’accreditamento dei contributi previdenziali a norma dell’art. 8 della legge 23/04/1981, n. 155.
In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione del dipendente, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure.

In entrambi i casi cui sopra il dipendente è tenuto a presentare la relativa documentazione, considerato che i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciate al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.
Ai sensi del D.M. 08/04/1968, per il riconoscimento al dipendente donatore di sangue del diritto ad una giornata di riposo necessita quanto segue:

- è fissato in 250 grammi il limite quantitativo minimo che la donazione di sangue deve raggiungere per il diritto alla giornata di riposo e alla relativa retribuzione in favore del dipendente che cede gratuitamente il suo sangue per trasfusione diretta o indiretta o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico;
- il prelievo di sangue deve risultare effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile, ovvero presso un centro trasfusionale ovvero presso un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della sanità.

La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il dipendente si è assentato dal lavoro per l'operazione di prelievo del sangue.

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