Astensione per la partecipazione ad operazioni di soccorso alpino e speleologico e relative esercitazioni
Costituisce operazione di soccorso alpino e speleologico e relativa esercitazione, rispettivamente, ogni intervento alpinistico o speleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di pericolo, nonché al recupero dei caduti, ed ogni corrispondente attività di addestramento organizzata a carattere nazionale o regionale.
Il dipendente volontario del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano ha diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui si effettuano le operazioni di soccorso e le relative esercitazioni, nonché nella giornata successiva a quella in cui si sono svolte attività di soccorso protrattesi per più di otto ore, oppure oltre le ore 24.
Nei giorni di astensione al dipendente volontario compete l’intero trattamento economico e previdenziale.
Al rientro in servizio il dipendente deve documentare le attività svolte, con dichiarazioni rilasciate dai Sindaci, o da propri delegati, dei comuni il cui territorio è stato interessato.
A tal fine i capi stazione o i capi squadra del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico attestano, tramite il delegato di zona, alla predetta autorità amministrativa locale il contingente nominativo e numerico dei volontari impiegati nelle operazioni di soccorso o di esercitazione, con l’indicazione dell’ora di inizio e di ultimazione delle operazioni effettuate.
Nel computo del periodo di effettivo impiego dei volontari deve essere compreso il tempo necessario per la ripresa dell’attività lavorativa.
Al dipendente non spetta il recupero del riposo settimanale o di festività infrasettimanali, posto che la legge si limita a stabilire il diritto ad astenersi dal lavoro, senza equiparare le operazioni ed esercitazioni di soccorso alpino all’attività di servizio, nel qual caso soltanto si sarebbe potuto configurare un diritto al recupero in presenza di svolgimento, in giornata non lavorativa, di un’attività qualificata equivalente al servizio d’istituto.