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Aspettativa per impiego in attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è tratto anche dal personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato.
Il personale di cui sopra non può percepire nel Paese di impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'Amministrazione italiana.

Agli effetti della legge 26/02/1987, n. 49 sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi dell’art. 31, comma 5, della legge 26/02/1987, n. 49, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo
nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29 della legge stessa.
La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui all’art. 31, comma 1, della citata legge 26/02/1987, n. 49, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
Il dipendente al quale sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio ha diritto:

- al collocamento in aspettativa senza assegni, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;
- al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo.

Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 della legge 26/02/1987, n. 49, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti di contingenti stabiliti annualmente dal Comitato direzionale, anche relativamente al personale italiano che abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative o con altri enti italiani senza fini di lucro per prestare la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri si fa carico del pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi di tale personale solo qualora non vi provvedano detti organismi internazionali.
Ai sensi del D.P.C.M. 01/07/1987 il contingente di personale civile dipendente di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali, al quale sia riconosciuta la qualifica di volontario in servizio civile ai sensi dell'art. 31 della legge 26/02/1987, n. 49, e che abbia diritto al collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera a), della legge medesima, non può superare annualmente il limite numerico di cinquecento unità così suddivise:

- duecentocinquanta dipendenti di ruolo o non di ruolo da Amministrazioni statali;
- duecentocinquanta dipendenti di ruolo o non di ruolo da Enti pubblici.

Per il dipendente volontario in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge 26/02/1987, n. 49, il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico dell’Amministrazione per la parte di sua competenza, mentre la parte a carico del dipendente è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla stessa Amministrazione.
L’informativa n. 26 del 30/06/2003 dell’INPDAP specifica che per il dipendente iscritto alle casse pensionistiche gestite dall’Istituto medesimo, che svolge la sua attività in missione ovvero in qualità di volontario civile, collocato in aspettativa dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera a), della legge 26/02/1987, n. 49, i contributi debbono essere versati dall’Amministrazione, per l’intera quota dovuta a carico del dipendente e Amministrazione.
Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della legge 26/02/1987, n. 49, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei pertinenti capitoli all'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), stessa legge, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa.
La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della citata legge. Il dipendente cooperante ha diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione.
Il dipendente cooperante ha diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20 della legge 26/02/1987, n. 49, il quale prevede che, salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1 dello stesso articolo (ossia il personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 31 della legge 26/02/1987, n. 49), sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

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