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Congedo straordinario

Il dipendente assente per infermità è collocato a domanda in congedo straordinario, sulla base della prognosi indicata nel certificato medico e nel rispetto del limite massimo di 45 giorni annui.
Si ritiene utile ricordare che il dipendente può chiedere di usufruire del congedo straordinario prima di essere collocato in aspettativa per motivi di infermità, salva, ovviamente la facoltà di chiedere immediatamente l’aspettativa nel caso abbia già fruito dell’intero periodo di congedo straordinario o per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi.
Nel caso di malattia di breve durata, qualora il dipendente non specifichi se intende essere collocato in aspettativa o in congedo straordinario, l’Amministrazione può collocarlo in congedo straordinario.
Qualora, al contrario, il dipendente abbia già usufruito di un periodo di aspettativa per motivi di salute, non può ottenere, alla scadenza di tale periodo, un congedo straordinario per lo stesso motivo, ma solo per motivi diversi.

Trattamento economico del congedo straordinario per malattia
Durante il periodo di congedo straordinario spettano al dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.

Visita medico-fiscale
L’Amministrazione ha facoltà di far sottoporre il dipendente a accertamenti di natura medico fiscale durante il periodo di malattia.
La visita medico fiscale verrà richiesta alla A.S.L. di appartenenza del dipendente dal Dirigente della struttura presso la quale il dipendente medesimo presta servizio. Per il medesimo dipendente, nella stessa giornata, non può essere avanzata, alla competente unità sanitaria locale, altra richiesta di visita di controllo sullo stato di malattia. La visita medico domiciliare di controllo sarà effettuata dalla A.S.L. nelle fasce orarie di reperibilità che vanno dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche, le giornate festive infrasettimanali e i giorni non lavorativi.
A tal fine il dipendente deve essere reperibile, al domicilio segnalato all’Amministrazione, negli orari sopraccitati di ogni giorno ricadente nel periodo di assenza (compresi, quindi, anche i giorni non lavorativi). Quest’ultima prescrizione, benché non espressamente prevista da una specifica disposizione di legge, si applica anche in caso di infortunio sul lavoro, in virtù del generale obbligo di correttezza e buona fede.
Copia del referto della visita dovrà essere rilasciata dal medico fiscale al dipendente.
Qualora il decorso della malattia si presentasse in maniera diversa da quanto riportato sul certificato, il medico di controllo potrà correggere la prognosi iniziale prescrivendo al dipendente malato un ulteriore periodo di astensione dalle prestazioni lavorative, nel qual caso si limiterà ad esporre l’ipotesi all’ammalato, ma senza prendere decisioni sul merito: queste spettano al medico curante. Oppure inviterà il dipendente a riprendere in anticipo il lavoro.
Se il dipendente accetta il referto della visita di controllo si rimette alle decisioni del medico fiscale ed interrompe il periodo di malattia rientrando al lavoro. Altrimenti può contestare la diagnosi esprimendo immediatamente il suo dissenso, in modo tale che il medico della A.S.L. possa verbalizzarlo sul referto. Quanto prima il dipendente verrà inviato a sottoporsi a visita medica definitiva presso l’ambulatorio della A.S.L..
Il dipendente ammalato, una volta che sia stata accertata la diagnosi e la prognosi in occasione della visita fiscale, non è più tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità e, pertanto, se la patologia da cui è affetto lo consente e ciò non compromette né ritarda la guarigione, può uscire liberamente dal proprio domicilio.

Assenza a visita medico-fiscale
Il dipendente, nel caso in cui si trovi nella urgente necessità di assentarsi dal proprio domicilio nel corso della giornata, dovrà darne tempestivamente comunicazione, salvo motivi di oggettiva impossibilità, alla struttura di afferenza, precisando l’orario in cui non sarà reperibile ed esibire, poi, al rientro in servizio, idonea documentazione della assenza effettuata.
Il medico di controllo inviato dalla A.S.L. deve scrupolosamente accertarsi dell’effettiva presenza del dipendente ammalato in casa.
Se il dipendente malato è assente, il medico lascerà ai familiari l’invito a presentarsi per la visita di controllo all’ambulatorio della A.S.L, indicato nell’avviso stesso, per il successivo giorno feriale, salvo che il dipendente stesso non abbia ripreso l’attività lavorativa. Nell’eventualità che nessuno sia in casa l’invito può essere lasciato nella cassetta postale.
In assenza di idonea giustificazione, da rendere entro dieci giorni dalla data dell’invito, richiesta al dipendente dal Dirigente della struttura di appartenenza rispetto alla comunicazione degli Uffici sanitari della A.S.L. relativa al mancato accertamento dovuto ad assenza del dipendente, l’assenza per malattia sarà considerata assenza ingiustificata con relativa ritenuta del trattamento economico nella misura del 100%, a decorrere dal primo giorno di malattia e per il periodo massimo di dieci
giorni.
Ovviamente la trattenuta sarà commisurata alle effettive giornate di assenza, qualora queste siano inferiori al predetto numero di dieci.
Qualora nel corso del periodo di infermità siano stati effettuati precedenti controlli sanitari regolarmente eseguiti, la decorrenza della predetta sanzione, in caso di assenza ingiustificata ad ulteriore controllo, sarà calcolata dal giorno successivo all’ultimo accertamento sanitario regolarmente eseguito.
Per l’eventuale successivo periodo di assenza, potrà essere operata l’ulteriore trattenuta del trattamento economico nella misura del 50% esclusivamente nel caso in cui il dipendente si sia sottratto a successiva visita negli Uffici del S.S.N..
Ai fini della trattenuta saranno presi in considerazione tutti i giorni del calendario e verranno considerati tutti gli elementi della retribuzione fissa e ricorrente con effetto dal primo giorno di malattia.
La sanzione dispiega efficacia soltanto nell’ambito dello stesso episodio morboso; pertanto, gli effetti della sanzione per assenza ingiustificata riscontrata durante la prima malattia non hanno rilievo in relazione al secondo episodio morboso costituente ricaduta del precedente.
La variazione della diagnosi intervenuta durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia non produce effetti interrottivi ai fini della operatività della sanzione.
La sanzione cessa con il temine dell’evento morboso ovvero con la ripresa del servizio, ovvero con l’accertamento dell’inidoneità temporanea al servizio tramite controllo sanitario regolarmente eseguito.
L’applicazione della sanzione è esclusa esplicitamente dalla legge per i periodi di ricovero ospedaliero nonché per i periodi già accertati di precedente visita di controllo.
La sanzione economica in argomento non riveste carattere disciplinare.
L’assenza a visita di controllo si configura, oltre alla materiale assenza del dipendente dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, anche quando c’è la mancanza del proprio cognome sul citofono ovvero il dipendente ammalato, ancorché presente in casa, non abbia adottato la sufficiente diligenza per essere comunque di fatto reperibile alla visita di controllo, come ad esempio ponendosi in condizione di non udire il campanello della porta del proprio domicilio.
La trattenuta dello stipendio deve essere ugualmente operata anche se il dipendente si è presentato alla visita ambulatoriale, qualora lo stesso non abbia provveduto comunque a giustificare l’assenza al proprio domicilio al momento della visita di controllo. Infatti, la visita ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l’assenza al domicilio, ma solo quello di certificare l’effettività della malattia e di valutarne la durata.
L’assenza a visita di controllo viene giustificata solo in alcuni casi, quali ricovero ospedaliero o situazioni che rendano imprescindibile e indifferibile la presenza del dipendente altrove, quali visite mediche aventi carattere di urgenza che non possono essere effettuate al di fuori della fascia oraria,
trattamenti fisioterapici nel caso in cui il dipendente fornisca la prova dell’impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di effettuare tali cure utilizzando orari diversi ovvero, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari (come, ad esempio, la prova di un esame concorsuale), abbia reso indifferibile altrove la presenza personale del dipendente, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il dipendente dimostri l’impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità o per evitare gravi conseguenze per se o per i componenti del nucleo familiare. E’ ritenuta giustificata anche l’assenza a visita fiscale del dipendente che provi di essersi recato presso uno stabilimento termale, su indicazione del proprio medico curante, per un ciclo di cure, dirette ad ottenere una più rapida guarigione e, quindi, un più celere ritorno al servizio.

Terapie salvavita (art. 17 D.P.R. 16/04/2009 n. 51)
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle
indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al capoverso precedente, l’Amministrazione favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti del dipendente interessato.

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